COSTITUZIONE DEL REGNO DEL BELGIO

(del 7 febbraio 1831)*

 

 

TITOLO I. IL TERRITORIO E LE SUE DIVISIONI

 

Art. l. – [emend. il 7 settembre 1899 ed il 24 dicembre 1970] - Il Belgio è suddiviso in Province.

Queste Province sono: Anversa, Brabante, Fiandra occidentale, Fiandra orientale, Hainaut, Liegi, Limburgo, Lussemburgo, Namur.

Spetta alla legge suddividere, se ne è il caso, il territorio in un numero maggiore di Province.

Una legge può sottrarre certi territori, di cui fissa i confini, alla suddivisione in Province; può farli dipendere direttamente dal Potere Esecutivo e sottoporli ad un proprio statuto.

Tale legge dev’essere approvata a maggioranza dei voti in ciascun gruppo linguistico di ognuna delle Camere, a condizione che la maggioranza dei membri di ciascun Gruppo si trovi riunita e che il totale dei voti positivi emessi nei due Gruppi linguistici raggiunga i due terzi dei voti espressi.

 

Art. 2. – Le suddivisioni delle Province non possono essere stabilite che dalla legge.

 

Art. 3. – I confini dello Stato, delle Province e dei Comuni non possono essere cambiati o rettificati se non mediante una legge.

 

Art. 3-bis. – raggiunto il 24 dicembre 1971. Il Belgio comprende quattro Regioni linguistiche: la Regione di lingua francese, la Regione di lingua olandese (nédrlandaise), la Regione bilingue di Bruxelles Capitale e la Regione di lingua tedesca. Ogni Comune del Regno fa parte di una di queste Regioni linguistiche. I confini delle quattro Regioni non possono essere cambiati o rettificati se non con una legge approvata a maggioranza dei voti in ciascun Gruppo linguistico di ognuna delle Camere, a condizione che la maggioranza dei membri di ciascun Gruppo sia riunita e purché il totale dei voti positivi emessi nei due Gruppi linguistici raggiunga i due terzi dei voti espressi.

 

 

TITOLO 1-BIS. LE COMUNITÀ

 

Art. 3.-ter. – [aggiunto il 24 dicembre 1970 ed emend. nel luglio 1980]. Il Belgio comprende tre Comunità: la Comunità francese, la Comunità fiamminga e la comunità germanofona.

Ogni Comunità ha le attribuzioni che le sono riconosciute dalla Costituzione e dalle leggi emanate in forza della medesima.

 

 

 

 

TITOLO II. I BELGI E I LORO DIRITTI

 

Art. 4. – La qualità di cittadino belga si ottiene, si conserva e si perde secondo le norme stabilite dalla legge civile.

La presente Costituzione e le altre leggi relative ai diritti politici stabiliscono quali sono, oltre a tale qualità, le condizioni necessarie per l’esercizio dei diritti stessi.

 

Art. 5. – La naturalizzazione è concessa dal Potere Legislativo. Solo la grande naturalizzazione assimila lo straniero al belga per l’esercizio dei diritti politici.

 

Art. 6. – Nello Stato non vi è alcuna distinzione di ordini.

I belgi sono uguali davanti alla legge; soltanto essi possono venire ammessi agli impieghi civili e militari, salvo le eccezioni che possono essere stabilite da una legge in casi particolari.

 

Art. 6-bis. – [aggiunto il 24 dicembre 1970]. II godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti ai belgi dev’essere assicurato senza discriminazione. A tal fine, le leggi e i decreti garantiscono in particolare i diritti e le libertà delle minoranze ideologiche e filosofiche.

 

Art. 7. – La libertà individuale è  garantita.

Nessuno può essere garantito se non nei casi previsti dalla legge nelle forme che essa prescrive. Salvo i casi di flagrante delitto, nessuno può essere arrestato se non in forza di un’ordinanza motivata del giudice, che dev’essere notificata al momento dell’arresto, o al più tardi entro ventiquattr’ore.

 

Art. 8. – Nessuno può essere sottratto, contro la sua volontà, al giudice che la legge gli assegna.

 

Art. 9. – Nessuna pena può essere stabilita né applicata se non in virtù di una legge.

 

Art. 10. – Il domicilio è inviolabile; nessuna perquisizione può aver luogo, se non nei casi previsti dalla legge e nella forma da essa prescritta.

Art. 11. – Nessuno può essere privato di una sua proprietà se non per causa di pubblica utilità, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, e previo un equo e preventivo indennizzo.

 

Art. 12. – La pena della confisca dei beni non può essere istituita.

 

Art. I3. – È abolita la morte civile; essa non può essere ristabilita.

 

Art. 14. – La libertà dei culti, quella del loro pubblico esercizio così come la libertà di manifestare le proprie opinioni in ogni materia sono garantite, salvo la repressione dei delitti commessi in occasione dell’uso di tali libertà.

 

Art. 15. – Nessuno può essere costretto a partecipare in qualsiasi maniera agli atti o alle cerimonie di un culto, né ad osservare i giorni di riposo.

 

Art. 16. – Lo Stato non ha il diritto d’intervenire né nella nomina, né nell’insediamento dei ministri di un qualsiasi culto, né di vietare agli stessi di corrispondere con i loro superiori e di pubblicare i loro atti, tranne, in quest’ultimo caso, la responsabilità ordinaria in materia di stampa e di pubblicazioni.

Il matrimonio civile dovrà sempre precedere la benedizione nuziale, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, quando ne sia il caso.

Art. 17. – L’insegnamento è libero; è vietata ogni misura preventiva; la repressione dei delitti può essere disciplinata solo dalla legge.

L’istruzione pubblica impartita a spese dello Stato è ugualmente regolata per legge.

 

Art. 18. – La stampa è libera; la censura non potrà mai essere instaurata; non si possono esigere cauzioni dagli scrittori editori o stampatori.

Se l’autore è conosciuto ed è domiciliato in Belgio, l’editore, lo stampatore o il distributore non possono essere perseguiti.

 

Art. 19. – I belgi hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi, conformandosi alle leggi che possono disciplinare l’esercizio di tale diritto, senza tuttavia sottoporlo ad un’autorizzazione preventiva. Tale disposizione non si applica alle riunioni all’aria aperta, che restano interamente sottoposte alle leggi di polizia.

 

Art. 20. – I belgi hanno il diritto di associarsi; tale diritto non può essere sottoposto ad alcun provvedimento preventivo.

 

Art. 21. – Ognuno ha il diritto di inviare alle autorità pubbliche petizioni firmate da una o più persone. Soltanto le autorità costituite hanno il diritto d’inviare petizioni in nome collettivo.

Art. 22. – Il segreto epistolare è inviolabile. La legge stabilisce quali sono gli agenti responsabili della violazione della segretezza della corrispondenza affidata al servizio postale.

 

Art. 23. – L’impiego delle lingue usate in Belgio è facoltativo; non può essere regolato che dalla legge, e soltanto per gli atti dell’autorità pubblica e per gli affari giudiziari.

 

Art. 24. – Non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva per iniziare dei procedimenti giudiziari contro i funzionari pubblici, per fatti relativi alla loro sfera di competenza, salvo quanto è stabilito ai riguardi dei ministri.

 
 
TITOLO III. I POTERI

 

Art. 25. – Tutti i poteri emanano dalla Nazione.

Essi sono esercitati nel modo stabilito dalla Costituzione.

 

Art. 25-bis.  [aggiunto il 20 luglio 1970]. L’esercizio di determinati poteri può essere attribuito da un trattato o da una legge ad istituzioni di diritto internazionale pubblico.

 

Art. 26. – Il potere legislativo è esercitato collettivamente dal Re, dalla Camera dei rappresentanti e dal Senato.

 

Art. 26-bis. – [aggiunto nel luglio 1980]. Le leggi adottate in esecuzione dell’art. 107-quater stabiliscono il valore giuridico delle norme emanate dagli organi che esse creano nelle materie da esse stesse determinate.

Esse possono conferire agli organi stessi il potere di emanare dei decreti aventi forza di legge nelle materie e secondo le modalità da esse stesse stabilite.

 
Art. 27.  [emend. il 15 ottobre 1921]. L’iniziativa spetta ad ognuno dei tre rami del Potere Legislativo.
 
Art. 28. – [emend. nel luglio 1980]. L’interpretazione delle leggi in modo obbligatorio per tutti non può essere compiuta se non con una legge. L’interpretazione dei decreti in modo obbligatorio per tutti non può essere compiuta se non con un decreto.

 

Art. 29. – Al Re spetta il potere esecutivo, così come è regolato dalla Costituzione.

 

Art. 30. – Il potere giudiziario è esercitato dalle corti e dai tribunali. Le sentenze e le ordinanze sono eseguite in nome del Re.

Art. 31. – Gli interessi esclusivamente comunali o provinciali sono regolati dai Consigli comunali e provinciali, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione.

 

 

Capitolo I. Le Camere

 

Art. 32. – I membri delle due Camere rappresentano la Nazione, e non soltanto la Provincia o la parte di Provincia che li ha eletti.

 
Art. 32-bis. – [aggiunto il 24 dicembre 1970]. Per i casi stabiliti dalla Costituzione, i membri eletti di ciascuna Camera sono suddivisi in un Gruppo linguistico francese e in un Gruppo linguistico olandese, nel modo stabilito dalla legge.

 

Art. 33. – Le sedute delle Camere sono pubbliche. Tuttavia, ogni Camera si riunisce in comitato segreto, su domanda del suo Presidente o di dieci membri. Essa decide in seguito, a maggioranza assoluta, se la seduta deve essere ripresa in pubblico sullo stesso argomento.

 

Art. 34. – Ogni Camera verifica i poteri dei suoi membri e giudica le contestazioni che sorgono a tale proposito.

 

Art. 35. – Non si può essere contemporaneamente membro delle due Camere.

 
Art. 36. – [emend. il 7 settembre 1873]. Il membro di una delle due Camere, nominato dal Governo a qualsiasi altra funzione retribuita diversa da quella di ministro, e che l’accetta cessa immediatamente di essere membro di una delle Camere e riprende le sue funzioni solo in seguito ad una nuova elezione.

 

Art. 37. – Ad ogni sessione ognuna delle Camere nomina il suo Presidente, i suoi Vicepresidenti e forma il suo Ufficio di presidenza.

 

Art. 38. – Ogni risoluzione è approvata a maggioranza assoluta dei voti, salvo quanto sarà stabilito dai regolamenti delle Camere nei riguardi delle elezioni e presentazioni. In caso di parità di voti la proposta messa in deliberazione è respinta. Nessuna delle due Camere può prendere alcuna deliberazione che non è presente la maggioranza dei suoi membri.

 
Art. 38-bis. – [aggiunto il 24 dicembre 1970]. Tranne che per il bilancio o per le leggi che richiedono una maggioranza speciale, una mozione motivata, firmata da almeno i tre quarti dei membri di uno dei Gruppi linguistici e presentata dopo il deposito della relazione e prima del voto finale in seduta pubblica, può dichiarare che le disposizioni di un progetto o di una proposta di legge, che viene indicata, sono tali da portare grave danno alle relazioni tra le Comunità.

In questo caso, la procedura parlamentare è sospesa e la mozione e deferita al Consiglio dei ministri che, entro trenta giorni, dà il suo parere motivato sulla mozione ed invita la Camera interessata a pronunciarsi su questo parere, oltre che sul progetto o la proposta eventualmente emendati.

Questa procedura può essere applicata una sola volta dai membri di un Gruppo linguistico nei riguardi di uno stesso progetto o di una stessa proposta di legge.

 

Art. 39. – I voti sono espressi ad alta voce o per alzata e seduta; sull’insieme delle leggi si vota sempre per appello nominale e ad alta voce. Le elezioni e le presentazioni di candidati si fanno a scrutinio segreto.

 

Art. 40. – Ogni Camera ha il diritto d’inchiesta.

 

Art. 41. – Un progetto di legge non può essere approvato da una delle Camere se non dopo essere stato votato articolo per articolo.

 

Art. 42. – Le Camere hanno il diritto di emendare e di suddividere gli articoli e gli emendamenti proposti.

 

Art. 43. – È vietato presentare personalmente delle petizioni alle Camere. Ogni Camera ha il diritto di rinviare ai ministri le petizioni che le sono inviate. I ministri sono tenuti a dare delle spiegazioni sul loro contenuto ogni qual volta la Camera lo esiga.

 

Art. 44. – Nessun membro di una delle due Camere può essere perseguito o ricercato a causa delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle sue funzioni.

 

Art. 45. – Nessun membro delle due Camere, durante la sessione, può essere perseguito o arrestato senza l’autorizzazione della Camera di cui fa parte, salvo in caso di flagrante delitto. Nessuna coercizione personale può essere operata contro un membro di una delle due Camere durante la sessione, senza l’autorizzazione sopraindicata. La detenzione o la traduzione in giudizio di un membro di una delle due Camere è sospesa durante la sessione, e per tutta la sua durata, se la Camera lo richiede.

 

Art. 46. – Ognuna delle Camere stabilisce con il proprio regolamento il modo con il quale esercitare le sue attribuzioni.

 

 

Sezione I - La Camera dei rappresentanti.

 
Art. 47. – [emend. il 7 febbraio 1921]. I deputati della Camera dei rappresentanti sono eletti direttamente dai cittadini che abbiano compiuto i 21 anni, che siano domiciliati da almeno sei mesi nello stesso Comune, e che non si trovino in nessuno dei casi di esclusione previsti dalla legge.

Ogni elettore non ha diritto che ad un voto. Una legge potrà attribuire il diritto di voto alle donne alle stesse condizioni. Tale legge dovrà ottenere almeno i due terzi dei suffragi.

 
[Disposizione transitoria.-7 febbraio 1921. Sono ammesse al diritto di voto, con i cittadini di cui all’art. 47 della Costituzione, le donne che, trovandosi nelle condizioni prescritte da questo articolo, appartengano ad una delle categorie enunciate dall’art. 2 della legge del 9 maggio 1919]* .
 
Art. 48. – [emend. il 15 novembre 1920]. La legge disciplina la costituzione dei collegi elettorali in ogni Provincia.

Per le elezioni si applica il sistema di rappresentanza proporzionale determinato dalla legge. Il voto è obbligatorio e segreto. Esso ha luogo in Municipio tranne le eccezioni da stabilirsi per legge.

 
Art. 49. – [emend. il 28 luglio 1971]. §1. La Camera dei rappresentanti conta 212 membri.

§2. Ogni circoscrizione elettorale conta tanti seggi quante volte il divisore nazionale entra nel numero corrispondente alla sua popolazione; il divisore nazionale si ottiene dividendo per 212 il numero corrispondente alla popolazione del Regno.

I seggi restanti sono attribuiti alle circoscrizioni che hanno la maggiore eccedenza di popolazione non ancora rappresentata.

§3. La ripartizione dei membri della Camera dei rappresentanti tra le circoscrizioni è attuata dal Re in rapporto con la popolazione. A tale scopo, ogni dieci anni viene fatto un censimento della popolazione, di cui Egli pubblica i risultati nel termine di sei mesi. Entro tre mesi dalla predetta pubblicazione il Re determina il numero di seggi attribuito ad ogni circoscrizione. La nuova ripartizione applicata a partire dalle elezioni generali seguenti.

§4. La legge determina le circoscrizioni elettorali; essa stabilisce anche le condizioni richieste per essere elettore e l’andamento delle operazioni elettorali.

 
Art. 50. – [emend. il 15 novembre 1920]. Per essere eleggibile bisogna:

1. essere belga di nascita o avere avuto la grande naturalizzazione;

2. godere dei diritti civili e politici;

3. avere raggiunto l’età di 25 anni compiuti;

4. avere il proprio domicilio in Belgio.

Non può essere richiesta alcun’altra condizione di eleggibilità.

 

Art. 5l. [emend. il 15 ottobre I921]. I membri della Camera dei rappresentanti sono eletti per quattro anni.

La Camera si rinnova ogni quattro anni.

 

Art. 52. – [emend. il 15 novembre 1920]. Ogni membro della Camera dei rappresentanti gode di un’indennità annua di 12.000 franchi.

Ha inoltre diritto alla circolazione gratuita su tutti i mezzi di comunicazione gestiti o dati in concessione dallo Stato.

La legge stabilisce i mezzi di trasporto che i rappresentanti possono usare gratuitamente al di fuori di quelli sopra citati.

Un’indennità annua, da imputare sulla dotazione destinata a coprire le spese della Camera dei rappresentanti, può essere assegnata al Presidente di tale Assemblea.

La Camera stabilisce l’ammontare delle trattenute che possono essere fatte sull’indennità, a titolo di contributo alle Casse di previdenza o di pensione, che la Camera stessa ritenga giusto istituire.

[Disposizione transitoria. 15 novembre 1920. La disposizione del primo comma dell’art. 52 è applicabile alla sessione 1919-1920]* .

Sezione II. - Il Senato

 

Art. 53. – [emend. il 15 ottobre 1921]. Il Senato è composto:

1. Da membri eletti, in proporzione alla popolazione di ciascuna Provincia, in conformità all’art. 47. Le disposizioni dell’art. 48 sono applicabili all’elezione di questi senatori.

2. Da membri eletti dai Consigli provinciali, nella proporzione di un senatore ogni 200.000 abitanti. Ogni resto di almeno 125.000 abitanti da diritto ad un senatore in più. Tuttavia, ogni Consiglio provinciale nomina almeno tre senatori.

3. Da membri eletti dal Senato in ragione di un senatore per ogni due senatori eletti dai Consigli provinciali. Se questi sono in numero dispari, esso si aumenta di uno.

Questi membri sono designati dai senatori eletti in applicazione dei numeri 1 e 2 del presente articolo.

Per l’elezione dei senatori eletti in applicazione dei numeri 2 e 3 si applica il sistema di rappresentanza proporzionale stabilito dalla legge.

 

[Disposizione transitoria. 15 ottobre 1921. Le donne ammesse al diritto di voto per la Camera dei rappresentanti, assieme ai cittadini di cui all’art. 47 della Costituzione, sono ugualmente ammesse a partecipare all’elezione dei membri del Senato, prevista al al n.1 dell’art. 53].

 
Art. 54. – [emend. il 7 settembre 1923]. Il numero dei senatori eletti direttamente dal corpo elettorale è uguale alla metà del numero dei membri della Camera dei rappresentanti.
 
Art. 55. – [emend. il 15 ottobre 1921]. I senatori sono eletti per quattro anni. Il Senato è rinnovato completamente ogni quattro anni.

 

Art. 56. – Per essere senatore occorre:

1. essere belga di nascita o avere ottenuto la grande naturalizzazione;

2. godere dei diritti civili e politici;

3. essere domiciliato in Belgio;

4. avere almeno quarant’anni di età.

 

Art. 56-bis. [aggiunto il 15 ottobre 192I]. Per poter essere eletto senatore in applicazione del n. 1 dell’art. 53, bisogna inoltre appartenere ad una delle seguenti categorie:

1. ministri. ex-ministri e ministri di Stato;

2. membri e ex-membri della Camera dei rappresentanti e del Senato;

3. titolari di un diploma di studi superiori rilasciato da uno degli istituti d’insegnamento la cui lista e stabilita per legge;

4. ex-ufficiali superiori dell’Esercito e della Marina;

5. membri ed ex-membri titolari dei tribunali di commercio, che siano stati investiti di almeno due mandati;

6. aver esercitato, per almeno dieci anni, le funzioni di ministro di uno dei culti, i cui membri godono di un trattamento a carico dello Stato;

7. membri titolari o ex-membri titolari di una delle accademie reali e professori o ex-professori di uno degli istituti d’insegnamento superiore di cui la legge stabilisce la lista;

8. ex-Governatori delle Province; membri ed ex-membri delle Deputazioni permanenti; ex-Commissari di distretto;

9. membri ed ex-membri di Consigli provinciali, che siano stati investiti di almeno due mandati;

10. Borgomastri ed ex-Borgomastri, Scabini ed ex-Scabini di Comuni capoluoghi di Distretto e di quelli che hanno più di 4.000 abitanti;

11. ex-Governatori generali e Vice-governatori generali del Congo belga, membri ed ex-membri del Consiglio coloniale;

12. ex-Direttori generali, ex-Direttori e ex-Ispettori generali dei vari Ministeri;

13. proprietari ed usufruttuari di beni immobili situati in Belgio e la cui rendita catastale raggiunga almeno i 12.000 franchi; contribuenti che pagano annualmente al tesoro dello Stato almeno 3.000 franchi di imposta diretta;

14. essere stati per cinque anni a capo della gestione corrente di una società commerciale belga per azioni, il cui capitale sia liberato a concorrenza di almeno un milione di franchi, in qualità di amministratore delegato, direttore o titolo analogo;

15. capi d’imprese industriali che occupino in modo permanente almeno 10 operai e d’imprese agricole che comprendano almeno 50 ettari;

16. essere stati posti, per almeno tre anni, in qualità di direttore-gerente o a titolo analogo, a capo della gestione ordinaria di una società cooperativa belga che abbia, da cinque anni, almeno 500 membri;

17. avere svolto per cinque anni in qualità di membri effettivi, le funzioni di presidente o di segretario di una mutualità, o di una federazione mutualistica, che conti, da cinque anni, almeno 1.000 membri;

18. aver esercitato, per cinque anni, le funzioni di presidente o di segretario di un’associazione professionale, industriale o agricola, che comprenda, da cinque anni, almeno 500 membri in qualità di membri effettivi;

19. aver esercitato per cinque anni le funzioni di presidente di una Camera di commercio o d’industria, che comprenda, da cinque anni, almeno 300 membri;

20. membri dei Consigli dell’industria e del lavoro, delle Commissioni provinciali dell’agricoltura, dei Consigli dei probiviri che siano stati investiti di almeno due mandati;

21. membri eletti di uno dei Consigli consultivi istituiti presso i dipartimenti ministeriali.

Una legge potrà creare nuove categorie di eleggibili; essa dovrà ottenere almeno i due terzi dei voti.

 
[Disposizione transitoria. - 15 ottobre 1921. Il termine di cinque anni per le categorie 14, 17, 18 e 19 e quello di tre anni della categoria 16, sono portati a due anni per la prima applicazione di queste disposizioni].
 
Art. 56-ter. – [aggiunto il 15 ottobre 1921 ed emend. l’11 giugno 1970]. I senatori eletti dai Consigli provinciali non possono appartenere all’assemblea che li elegge, di averne fatto parte nei due anni precedenti al giorno dell’elezione.
 
Art. 56-quater. – [aggiunto il 15 ottobre 1971]. In caso di scioglimento del Senato, il Re può sciogliere i Consigli provinciali.

L’atto di scioglimento contiene la convocazione degli elettori provinciali entro quaranta giorni e dei Consigli provinciali entro due mesi.

 
Art. 57. – [emend. il 15 ottobre 1921]. I senatori non ricevono alcun compenso.

Essi hanno, però, il diritto di essere indennizzati delle spese; tale indennità è fissata in 4.000 franchi all’anno* .

Essi hanno diritto, inoltre, alla libera circolazione su tutti i mezzi di trasporto gestiti o concessi dallo Stato.

La legge stabilisce i mezzi di trasporto che essi possono usare gratuitamente oltre a quelli già indicati.

 
Art. 58. – [emend. il 7 settembre 1893]. I figli del Re, o, in loro assenza, i principi belgi del ramo della Famiglia regnante sono, di diritto, senatori all’età di 18 anni. Essi hanno voto deliberante solo all’età di 25 anni.

 

Art. 59. - Ogni riunione del Senato che fosse tenuta fuori del periodo di sessione della Camera dei rappresentanti sarebbe nulla di pieno diritto.

 

 

Sezione III. - I Consigli delle Comunità.

 
Art. 59-bis. – [emend. nel luglio 1980]  §1. Vi sono un Consiglio ed un Esecutivo della Comunità francese ed un Consiglio ed un Esecutivo della Comunità fiamminga, dei quali la composizione ed il funzionamento sono stabiliti dalla legge. I Consigli sono formati da mandatari eletti.

In vista dell’applicazione dell’art. 107-quater, il Consiglio della Comunità francese ed il Consiglio della Comunità Fiamminga, così come i loro Esecutivi, possono esercitare le attribuzioni proprie rispettivamente della Regione vallone e della Regione fiamminga secondo le condizioni e le modalità stabilite dalla legge.

Le leggi menzionate nei commi precedenti devono essere adottate con le maggioranze previste dall’art. 1°, ultimo capoverso.

§2. I Consigli della Comunità, ognuno per quanto lo concerne, regolamentano con decreto:

1. le materie culturali;

2. l’insegnamento, ad esclusione di ciò che attiene alla pace scolastica, all’obbligo scolastico, alle strutture dell’insegnamento, ai diplomi, ai sussidi, ai trattamenti, alle norme inerenti alla popolazione scolastica;

3. la cooperazione tra le Comunità, così come la cooperazione culturale internazionale.

Una legge approvata colla maggioranza prevista nel § 1, 2° capoverso, stabilisce le materie culturali di cui al n. 1, così come le forme di cooperazione di cui al n. 3 del presente paragrafo.

§2-bis. I consigli delle Comunità, ciascuno per quanto lo concerne, regolano, con decreto, le materie personalizzabili (personnalisables) cosi come la cooperazione tra le Comunità e la cooperazione internazionale nelle materie stesse.

Una legge approvata colla maggioranza prevista dall’art.1°, ultimo capoverso, determina le materie personalizzabili, nonché le forme di cooperazione.

§3. Inoltre, i Consigli delle Comunità, ciascuno per quanto lo riguarda, regolano con decreti, escludendo il legislatore, l’impiego delle lingue per:

1. le materie amministrative;

2. l’insegnamento negli istituti creati, sovvenzionati o riconosciuti dai poteri pubblici;

3. le relazioni sociali tra i datori di lavoro e il loro personale, così come gli atti e documenti delle imprese, imposti dalla legge e dai regolamenti.

§4. I decreti emessi in applicazione del §2 hanno forza di legge rispettivamente nella Regione di lingua francese e nella Regione di lingua olandese, oltre che nei riguardi delle istituzioni esistenti nella Regione bilingue di Bruxelles-Capitale, che, a causa delle loro attività, devono essere considerate come appartenenti esclusivamente all’una od all’altra Comunità culturale.

I decreti, emessi in applicazione del §3, hanno forza di legge rispettivamente nella Regione di lingua francese e nella Regione di lingua olandese, eccetto per quanto riguarda:

- i Comuni o gruppi di Comuni contigui ad un’altra Regione linguistica e dove la legge prescrive o permette l’impiego di una lingua diversa da quella della Regione nella quale sono situati;

- i servizi la cui attività si estende al di là della Regione linguistica nella quale sono installati;

- le istituzioni nazionali e internazionali, designate dalla legge, la cui attività è comune a più di una Comunità culturale.

§4-bis. I decreti emanati in applicazione del §2-bis hanno forza di legge rispettivamente nella Regione di lingua francese e nella Regione di lingua olandese, cosi come – salvo che una legge approvata colla maggioranza prevista nell’art. 1°, ultimo capoverso, non disponga altrimenti – nei confronti delle istituzioni esistenti nella Regione bilingue di Bruxelles-Capitale che, a causa della loro organizzazione, debbano essere considerate come appartenenti esclusivamente all’una od all’altra Comunità.

§5. Il diritto d’iniziativa spetta all’Esecutivo ed ai membri del Consiglio.

§6. La legge stabilisce il credito globale che è messo a disposizione di ciascun Consiglio, il quale ne regola l’assegnazione per mezzo di un decreto.

Tale decreto è stabilito in funzione di criteri obiettivi fissati dalla legge. Dotazioni uguali sono fissate nelle materie che, per loro natura, non si prestano a criteri obiettivi. La legge determina, in funzione delle stesse norme, la parte di questi crediti che deve essere dedicata allo sviluppo dell’una o dell’altra cultura nel territorio di Bruxelles-Capitale.

§7. La legge stabilisce le misure idonee a prevenire ogni discriminazione per ragioni ideologiche e filosofiche.

§8. La legge organizza la procedura che mira a prevenire e a regolare i conflitti tra la legge e i decreti, così come tra i decreti.

 
Art. 59-ter. – [aggiunto il 24 dicembre 1970]. Esiste un Consiglio della Comunità culturale tedesca.

La legge stabilisce la sua composizione e la sua competenza.

Capitolo II. Il Re e i suoi ministri

 

Sezione I. - Il Re

 

Art. 50. – I poteri costituzionali del Re sono ereditari nella discendenza diretta, naturale e legittima di S. M. Leopoldo-Giorgio-Cristiano-Federico di Sassonia-Coburgo, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura, e con esclusione perpetua delle donne e della loro discendenza.

[aggiunto il 7 settembre 1843]. Decadrà dai suoi diritti alla corona il principe che contrarrà matrimonio senza il consenso del Re o di coloro che, in sua mancanza, esercitano i suoi poteri nei casi previsti dalla Costituzione. Tuttavia egli potrà essere esentato da questa decadenza dal Re o da coloro che, in sua mancanza, esercitano i suoi poteri nei casi previsti dalla Costituzione, e previa l’approvazione delle due Camere.

 
Art. 61. – [emend. il 7 settembre 1893]. In mancanza di discendenza maschile di S. M. Leopoldo-Giorgio-Cristiano-Federico di Sassonia-Coburgo, il Re potrà nominare il suo successore, col consenso delle Camere, espresso con le modalità prescritte nell’articolo seguente. Nel caso in cui nessuna nomina dovesse essere fatta secondo le modalità seguenti, il trono sarà considerato vacante.

 

Art. 62. – Il Re non può essere contemporaneamente Capo di un altro Stato, senza il consenso delle due Camere. Nessuna delle due Camere può deliberare su questo argomento se non sono presenti almeno due terzi dei membri che la compongono, e la deliberazione non è valida se non raccoglie almeno i due terzi dei voti.

 

Art. 63. – La persona del Re è inviolabile; i suoi ministri sono responsabili.

 

Art. 64. – Nessun atto del Re può avere effetto se non è controfirmato da un ministro, che, con ciò, se ne rende responsabile.

 

Art. 65. – Il Re nomina e revoca i suoi ministri.

 

Art. 66. – Egli conferisce i gradi nelle forze armate.

Nomina agli impieghi dell’amministrazione generale e delle relazioni estere, tranne le eccezioni stabilite dalla legge. Egli non nomina ad altri impieghi se non in forza di disposizioni espresse di una legge.

 

Art. 67. – Egli redige i regolamenti e i decreti necessari all’esecuzione delle leggi, senza poter mai né sospendere le leggi stesse, né dispensare dalla loro esecuzione.

 

Art. 68. – Il Re comanda le forze armate di terra e di mare, dichiara la guerra, stipula i trattati di pace, di alleanza e di commercio.  Ne dà comunicazione alle Camere non appena l’interesse e la sicurezza dello Stato lo consentano, aggiungendovi le comunicazioni del caso.

I trattati di commercio e quelli che potrebbero imporre gravi oneri allo Stato o vincolare individualmente i belgi hanno effetto solo dopo avere ottenuto l’approvazione delle Camere.

Nessuna cessione, nessun cambio od aggiunta di territorio può aver luogo se non in forza di una legge. In nessun caso degli articoli segreti di un trattato possono annullare degli articoli palesi.

 

Art. 69. – Il Re sanziona e promulga le leggi.

 
Art. 70. - [emend. il 30 giugno 1969]. Le Camere si riuniscono di pieno diritto ogni anno, il secondo martedì di ottobre, a meno che non siano state riunite precedentemente dal Re.

Le Camere devono restare riunite ogni anno per almeno quaranta giorni.

Il Re proclama la chiusura della sessione.

Il Re ha il diritto di convocare le Camere in sessione straordinaria.

 

Art. 71. - Il Re ha il diritto di sciogliere le Camere, sia simultaneamente, sia separatamente. L’atto di scioglimento contiene la convocazione degli elettori entro quaranta giorni, e delle Camere entro due mesi.

 

Art. 72. -–Il Re può aggiornare le Camere. Tuttavia, l’aggiornamento non può superare il termine di un mese, né può essere ripetuto nella stessa sessione, senza il consenso delle Camere.

 

Art. 73. -–Egli ha il diritto di condonare o di ridurre le pene stabilite dai giudici, salvo ciò che e stabilito in relazione ai ministri.

 

Art. 74. -  Egli ha il diritto di coniare moneta, in esecuzione della legge.

 

Art. 75. - Egli ha il diritto di conferire titoli nobiliari, senza potervi mai annettere alcun privilegio.

 

Art. 76. – Egli conferisce gli ordini militari, osservando a tale riguardo ciò che la legge prescrive.

 

Art. 77. - La legge stabilisce la lista civile per la durata di ciascun regno.

 

Art. 78. - Il Re non ha altri poteri che quelli che gli attribuiscono formalmente la Costituzione e le leggi particolari emanate sulla base della Costituzione stessa.

 

Art. 79. – Alla morte del Re, le Camere si riuniscono senza convocazione al più tardi entro il decimo giorno dopo quello del decesso. Se le Camere sono state sciolte precedentemente, e ne è stata fatta la convocazione nell’atto di scioglimento per un’epoca posteriore al decimo giorno, le vecchie Camere riprendono le loro funzioni fino alla riunione di quelle che devono sostituirle.

Se una sola Camera è stata sciolta, si segue la stessa norma per questa sola Camera.

A datare dalla morte del Re e fino a che il suo successore o il reggente abbiano prestato giuramento, i poteri costituzionali del Re sono esercitati, in nome del popolo belga, dai ministri riuniti in Consiglio, e sotto la loro responsabilità.

 

Art. 80. – Il Re diventa maggiorenne all’età di diciotto anni compiuti.

Egli non può prendere possesso del trono senza aver prima prestato solennemente, in seno alle Camere riunite, il seguente giuramento: “Giuro di osservare la Costituzione e le leggi del popolo belga, di mantenere l’indipendenza nazionale e l’integrità del territorio”.

 

Art. 81. - Se, alla morte del Re, il suo successore e minorenne, le due Camere si riuniscono in una unica assemblea per provvedere alla reggenza e alla tutela.

 

Art. 82. – Se il Re si trova nell’impossibilità di regnare, i ministri, dopo aver fatto constatare tale impossibilità, convocano immediatamente le Camere. Le Camere riunite provvedono senza indugi alla tutela e alla reggenza.

 

Art. 83. – La reggenza non può essere conferita che ad una sola persona.

Il Reggente non entra in funzione se non dopo aver prestato il giuramento prescritto dall’art. 80.

 

Art. 84. – Durante una reggenza non può essere apportato alcun cambiamento alla Costituzione.

Art. 85. – In caso di vacanza del trono, le Camere, deliberando in comune, provvedono provvisoriamente alla reggenza, fino alla riunione delle Camere integralmente rinnovate; tale riunione ha luogo al più tardi entro due mesi. Le Camere nuove, deliberando in comune, provvedono definitivamente alla vacanza.

 

 

Sezione II. - I Ministri

 

Art. 86. – Nessuno può essere ministro se non sia belga di nascita o abbia ricevuto la grande naturalizzazione.

 
Art. 86-bis. – [aggiunto il 24 dicembre 1970]. Eccettuato eventualmente il Primo Ministro, il Consiglio dei ministri conta, in ugual numero, ministri di espressione francese e ministri d’espressione olandese.

 

Art. 87. – Nessun membro della Famiglia reale può essere ministro.

 

Art. 88. – I ministri non hanno voto deliberativo nell’una o nell’altra Camera se non ne sono membri.

Essi hanno diritto di accesso in ognuna delle due Camere e devono essere ascoltati quando lo domandano.

Le Camere possono richiedere la presenza dei ministri.

 

Art. 89. – In nessun caso l’ordine verbale o scritto del Re può sottrarre un ministro alla propria responsabilità.

 

Art. 90. – La Camera dei rappresentanti ha il diritto di accusare i ministri e di tradurli davanti alla Corte di cassazione, che e l’unica ad avere il diritto di giudicarli, a Sezioni unite, salvo ciò che sarà stabilito dalla legge per quanto riguarda l’esercizio dell’azione civile della parte lesa ed i crimini e delitti che i ministri avessero commesso fuori dello esercizio delle loro funzioni.

Una legge stabilirà i casi di responsabilità, le pene da infliggere ai ministri e il modo di procedere contro di loro, sia su accusa promossa dalla Camera dei rappresentanti, sia su richiesta a procedere delle parti lese.

 

Art. 91. – Il Re non può concedere la grazia al ministro condannato dalla Corte di cassazione se non su richiesta di una delle due Camere.

 

 

Sezione III. - I Segretari di Stato

 

Art. 91-bis. – [aggiunto il 24 dicembre 1970]. Il Re nomina e revoca i Segretari di Stato.

Questi sono membri del Governo. Non fanno parte del Consiglio dei ministri. Sono aggregati ad un ministro.

Il Re stabilisce le loro attribuzioni ed i limiti nei quali possono ricevere la controfirma.

Le disposizioni costituzionali che riguardano i ministri sono loro applicabili, ad eccezione degli artt. 79, terzo capoverso, 82 e 86-bis.

 

 

Capitolo III. Il Potere Giudiziario

 

Art. 92. – Le contestazioni che hanno per oggetto dei diritti civili sono esclusivamente di competenza dei tribunali.

 

Art. 93. – Le contestazioni che hanno per oggetto dei diritti politici sono di competenza dei tribunali, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

 

Art. 94. – Nessun tribunale, nessuna giurisdizione contenziosa può essere creata se non in forza di una legge. Né possono essere creati commissioni o tribunali straordinari, sotto qualsiasi denominazione.

 

Art. 95. – Vi è per tutto il Belgio una sola Corte di cassazione.

Tale Corte non si occupa del merito delle questioni trattate, tranne che nel giudizio dei ministri.

 

Art. 96. – Le udienze dei tribunali sono pubbliche, a meno che tale pubblicità sia pericolosa per l’ordine pubblico od il buon costume; in tal caso, il tribunale lo dichiara con una sentenza. In materia di delitti politici e di stampa, all’unanimità può decidersi che le udienze si svolgano a porte chiuse.

 

Art. 97. – Ogni sentenza è motivata. Viene emessa in udienza pubblica.

 

Art. 98. – La giuria è istituita per tutte le cause penali e per i reati politici e di stampa.

 

Art. 99. – I giudici di pace e i giudici dei tribunali sono nominati direttamente dal Re.

I consiglieri delle Corti d’appello, e i presidenti e i vicepresidenti dei tribunali di prima istanza dei rispettivi distretti, sono nominati dal Re, su due liste doppie, presentate l’una da tali Corti e l’altra dai Consigli provinciali.

I consiglieri della Corte di cassazione sono nominati dal Re, su due liste doppie, presentate l’una dal Senato e l’altra dalla Corte di cassazione.

In questi due casi, i candidati segnati in una lista possono figurare anche nell’altra. Tutte le presentazioni sono rese pubbliche almeno quindici giorni prima della nomina.

Le Corti scelgono nel loro seno i propri presidenti e vicepresidenti.

 

Art. 100. – I giudici sono nominati a vita. Nessun giudice può essere privato del suo posto o sospeso se non con una sentenza. Il trasferimento di un giudice può avvenire soltanto in seguito ad una nuova nomina e col suo consenso.

 

Art. 101. – Il Re nomina e revoca i funzionari del pubblico ministero presso le Corti e i tribunali.

 

Art. 102. – Il trattamento dei membri dell’ordine giudiziario è stabilito per legge.

 

Art. 103. – Nessun giudice può accettare dal Governo l’incarico di svolgere delle funzioni remunerate, a meno che egli non eserciti tali funzioni gratuitamente e salvo i casi d’incompatibilità stabiliti dalla legge.

 

Art. 104. – [emend. l’11 giugno 1970]. In Belgio vi sono cinque Corti d’appello:

1. quella di Bruxelles, nella cui competenza rientra la Provincia del Brabante;

2. quella di Gand, nella cui competenza rientrano le Province della Fiandra occidentale e della Fiandra orientale;

3. quella di Anversa, nella cui competenza rientrano le Province di Anversa e di Limburgo;

4. quella di Liegi, nella cui competenza rientrano le Province di Liegi, Namur e Lussemburgo;

5. quella di Mons, nella cui competenza rientra la Provincia di Hainaut.

 

[Disposizione transitoria. Una legge stabilirà la data di entrata in vigore dell’art. 104 e regolamenterà la sua esecuzione. Il progetto di legge dovrà essere depositato all’Uffcio di Presidenza delle Camere legislative entro due anni dalla promulgazione del presente articolo.

Il testo attuale resterà in applicazione fino al momento dell’entrata in vigore della suddetta legge].

 

Art. 105. – [emend. il 21 aprile 1970]. Leggi particolari regolano la organizzazione dei tribunali militari, le loro attribuzioni, i diritti e gli obblighi dei membri di tali tribunali, e la durata delle loro funzioni.

Vi sono dei tribunali di commercio nelle sedi stabilite dalla legge.

La stessa legge regola la loro organizzazione, le loro attribuzioni, le modalità di nomina dei loro membri e la durata delle funzioni dei medesimi.

La legge disciplina anche l’organizzazione delle giurisdizioni del lavoro, le loro attribuzioni, le modalità di nomina dei loro membri e la durata delle funzioni dei medesimi.

 

Art. 106. – La Corte di cassazione si pronuncia sui conflitti di attribuzione secondo la procedura stabilita dalla legge.

 

Art. 107. – Le Corti e i tribunali non applicheranno i decreti e i regolamenti generali, provinciali e locali se non in quanto saranno conformi alle leggi.

 

 

Capitolo III-bis. Prevenzione e regolamento dei conflitti

 
Art. 107-ter. – [aggiunto nel Luglio 1980]. §1. La legge stabilisce la procedura mirante a prevenire i conflitti fra le leggi, i decreti e le norme contemplate nell’art. 26-bis, nonché i conflitti fra i decreti e i conflitti fra le norme contemplate nell’art. 26-bis.

§ 2. Viene istituita una Corte d’arbitrato con competenza per tutto il Belgio, di cui la composizione, la competenza ed il funzionamento saranno stabiliti dalla legge.

Tale Corte regolerà i conflitti previsti nel § l.

 

(Disposizione transitoria). L’art. 107-ter entrerà in vigore entro sei mesi dalla sua promulgazione. La legge organizzerà, a titolo transitorio, una procedura diretta a prevenire e regolare i conflitti fra le leggi e i decreti e i conflitti fra i decreti stessi.

 

 

Capitolo III-ter. Istituzioni regionali

 

Art. 107-quater. – [aggiunto il 24 dicembre 1970]. II Belgio comprende tre Regioni: la Regione Vallone, la Regione Fiamminga e la Regione Bruxellese.

La legge attribuisce agli organi regionali che essa crea, e che sono composti da mandatari eletti, la competenza di disciplinare le materie che essa stabilisce, ad eccezione di quelle previste negli artt. 23 e 59-bis, nell’ambito e secondo la procedura che essa determina.

Tale legge dev’essere approvata a maggioranza dei voti in ciascun Gruppo linguistico in ognuna delle Camere, a condizione che si trovi riunita la maggioranza dei membri di ciascun Gruppo e che il totale dei voti positivi emessi nei due Gruppi linguistici raggiunga i due terzi dei voti espressi.

 

 

Capitolo IV. Istituzioni provinciali e comunali

 
Art. 108. – [emend. il 24 agosto 1921, il 20 luglio 1970 e nel luglio 1980]. Le istituzioni provinciali e comunali sono regolate dalla legge.
La legge determina l’applicazione dei seguenti principi:
1. l’elezione diretta dei membri dei Consigli provinciali e comunali;
2. l’attribuzione ai Consigli provinciali e comunali di tutto ciò che è d’interesse provinciale e comunale, senza pregiudizio dell’approvazione dei loro atti nei casi e secondo la procedura che la legge stabilisce;
3. la decentralizzazione delle attribuzioni verso le istituzioni provinciali e comunali;
4. la pubblicità delle sedute dei Consigli provinciali e comunali nei limiti stabiliti dalla legge;
5. la pubblicità dei bilanci e dei conti;
6. l’intervento dell’autorità di tutela, o del Potere Legislativo, per impedire che la legge sia violata o che l’interesse generale sia danneggiato.

In esecuzione d’una legge adottata colla maggioranza prevista dell’art.1, ultimo capoverso, l’organizzazione e l’esercizio della tutela amministrativa possono essere regolati dai Consigli della Comunità o della Regione.

Più Province o più Comuni possono accordarsi o associarsi, alle condizioni e secondo le forme determinate dalla legge, per regolare e gestire in comune settori d’interesse provinciale o comunale. Tuttavia, non può essere consentito a più Consigli provinciali o a più Consigli comunali di deliberare in comune.

 
Art. 108-bis. – [aggiunto il 24 dicembre 1970]. §1. La legge crea delle Agglomerazioni e delle Federazioni di Comuni. Stabilisce la loro organizzazione e la loro competenza nel determinare l’applicazione dei principi enunciati nell’art. 108.

Vi è per ogni Agglomerazione e per ogni Federazione un Consiglio e un Collegio esecutivo.

Il Presidente del Collegio esecutivo è eletto dal Consiglio nel suo seno; la sua elezione e ratificata dal Re; la legge regola il suo statuto.

Gli artt. 107 e 129 si applicano ai decreti e ai regolamenti delle Agglomerazioni e delle Federazioni di Comuni.

I confini delle Agglomerazioni e delle Federazioni di Comuni non possono essere cambiati o modificati se non in forza di una legge.

§2. La legge crea l’organo in seno al quale ogni Agglomerazione e le Federazioni dei Comuni più vicini si accordano, alle condizioni e secondo la procedura da essa stabiliti, per l’esame di problemi comuni di carattere tecnico, che rientrino nelle rispettive competenze.

§3. Più Federazioni di Comuni possono mettersi d’accordo, o associarsi tra loro o con una o più Agglomerazioni, nelle condizioni e secondo la procedura che la legge stabilirà, per regolare e gestire in comune degli affari che rientrino nelle rispettive competenze. Non è permesso ai loro Consigli di deliberare in comune.

 
Art. 108-ter. – [aggiunto il 24 dicembre 1970]. §1. L’art. 108-bis si applica all’Agglomerazione alla quale appartiene la Capitale del Regno, con riserva di quanto segue.

§2. Per i casi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi, i membri del Consiglio dell’Agglomerazione sono ripartiti in un Gruppo linguistico francese e in un Gruppo linguistico olandese, nel modo stabilito dalla legge.

Il Collegio esecutivo è composto da un numero dispari di membri.  Eccettuato il presidente, conta un numero uguale di membri del Gruppo linguistico francese e di membri del Gruppo linguistico olandese.

§3. Tranne che per il bilancio, una mozione motivata, firmata da almeno i tre quarti dei membri del Gruppo linguistico del Consiglio dell’Agglomerazione, che sia introdotta prima del voto finale in seduta pubblica, può dichiarare che le disposizioni, che essa specifica, di un progetto o di una proposta di regolamento o di decreto del Consiglio di agglomerazione, potrebbero recare grave offesa alle relazioni tra le Comunità.

In tale caso, la procedura in seno al Consiglio dell’Agglomerazione è sospesa e la mozione e rinviata al Collegio esecutivo, che, entro trenta giorni, emette il suo parere motivato a tale riguardo ed emenda il progetto o la proposta se ne e il caso.

La tutela relativa al regolamento o al decreto, emanato con tale procedura, è esercitata dal Re, su proposta del Consiglio dei ministri.

Tale procedura può essere applicata una sola volta dai membri di un Gruppo linguistico nei riguardi di uno stesso progetto o di una stessa proposta

§4. In seno all’Agglomerazione esistono una Commissione francese della cultura ed una Commissione olandese della cultura, che sono composte da uno stesso numero di membri eletti rispettivamente dal Gruppo linguistico francese e dal Gruppo linguistico olandese del Consiglio dell’Agglomerazione.

Esse hanno, ognuna per la propria Comunità culturale, le stesse competenze degli altri poteri organizzatori:

1. nel campo prescolastico, postscolastico e culturale;

2. in materia d’insegnamento.

§5. La Commissione francese e la Commissione olandese della cultura costituiscono insieme le Commissioni riunite. Le decisioni delle Commissioni riunite sono approvate solo se ottengono in ogni Commissione la maggioranza dei voti espressi.

Le Commissioni riunite sono competenti per le materie previste nel §4 che sono d’interesse comune e per quelle che attengono alla promozione della missione nazionale e internazionale dell’Agglomerazione stessa.

§6. Le Commissioni contemplate nei §§ 4 e 5 adempiono anche i compiti loro affidati dal Potere Legislativo, dai Consigli culturali e dal Governo.

La legge disciplina l’organizzazione e il funzionamento di tali Commissioni.

 

Art. 109. – La redazione degli atti dello stato civile e la tenuta dei registri spettano esclusivamente alle autorità comunali.

 

 

TITOLO IV. LE FINANZE

 

Art. 110. – [emend. il 20 luglio 1970 e nel luglio 1980]. §1. Nessuna imposta a favore dello Stato può essere stabilita se non in forza d’una legge.

§2. Nessuna imposta a favore della Comunità o della Regione può essere stabilita se non in forza di un decreto o di una norma contemplata nell’art. 26-bis.

La legge determinerà, relativamente alle imposte previste nel capoverso precedente, le eccezioni di cui sia dimostrata la necessita.

§3. Nessun onere e nessuna imposta potrà essere stabilita da una Provincia se non con una decisione del suo Consiglio.

La legge determinerà, relativamente alle imposte previste nel capoverso precedente, le eccezioni di cui sia dimostrata la necessità.

La legge può sopprimere in tutto od in parte le imposte previste nel primo capoverso.

§4. Nessun onere e nessuna imposta potrà essere stabilita da un’Agglomerazione, da una Federazione di Comuni, o da un Comune se non con una decisione dei rispettivi Consigli.

La legge determinerà, relativamente alle imposte previste nel capoverso precedente, le eccezioni di cui sia dimostrata la necessiti.

 
Art. 111. – [emend. nel luglio 1980]. Le imposte a favore dello Stato, della Comunità e della Regione sono votate annualmente.

Le norme che le stabiliscono restano in vigore solo per un anno, se esse non sono rinnovate.

 

Art. 112. – Non possono essere stabiliti privilegi in materia di imposte.

Nessuna eccezione o riduzione d’imposta può essere stabilita se non per legge.

 

Art. 113. – [emend. il 20 luglio 1970 e nel luglio 1980]. Eccettuando le Provincie, i Polders (pianure difese da dighe: n.d.t.), i Hateringues (associazioni formate fra i proprietari di quei terreni allo scopo di eseguire a spese comuni i lavori necessari di difesa: n.d.t.) ed i casi formalmente indicati dalle leggi, dai decreti o dalle norme contemplate nell’art. 26-bis, nessuna prestazione pecuniaria potrà essere pretesa dai cittadini se non a titolo d’imposta a favore dello Stato, della Comunità, della Regione, dell’Agglomerazione, della Federazione di Comuni o del Comune.

 

Art. 114. – Nessuna pensione, nessuna gratifica a carico dell’erario può essere accordata se non in forza di una legge.

 

Art. 115. – Ogni anno le Camere emanano la legge dei conti (loi des comptes) e votano il bilancio.

Tutte le entrato e le spese dello Stato devono essere riportate nel bilancio e nei conti.

 

Art. 116. – I membri della Corte dei conti sono nominati dalla Camera dei rappresentanti per il periodo stabilito dalla legge.

Tale Corte è incaricata dell’esame e della liquidazione dei conti dell’amministrazione generale e di ogni operazione contabile verso l’erario. Essa vigila affinché nessuna voce delle spese del bilancio sia superata e affinché non avvenga alcun trasferimento. Essa chiude i conti delle varie amministrazioni dello Stato ed è incaricata di raccogliere a tale scopo tutte le informazioni e tutte le documentazioni contabili necessarie. Il conto generale dello Stato è sottoposto alle Camere con le osservazioni della Corte dei conti.

La Corte stessa è organizzata da una legge.

 

Art. 117. – Gli stipendi e le pensioni dei ministri del culto sono a carico dello Stato; le somme necessarie per fronteggiare tale spesa sono portate annualmente in bilancio.

 

 

TITOLO V. LA FORZA PUBBLICA

 

Art. 118. – Le modalità di reclutamento delle forze armate sono determinate per legge. Essa disciplina anche l’avanzamento, i diritti e gli obblighi dei militari.

 

Art. 119. – Il contingente delle forze armate è votato annualmente.

La legge che lo stabilisce non ha vigore che per un anno, se non è rinnovata.

 

Art. 120 – L’organizzazione e le attribuzioni della gendarmeria formano oggetto di una legge.

 

Art. 121. – Nessun reparto di truppa straniero può essere ammesso al servizio dello Stato, né può occupare o attraversare il territorio, se non in forza di una legge.

 

Art. 122. – [emend. il 24 agosto 1921]. L’organizzazione di una guardia civica sarà eventualmente regolata da una legge.

 

Art. 123. – [abrogato il 24 agosto 1921].

 

Art. 124. – I militari non possono essere privati dei loro gradi, onori o pensioni se non con le modalità stabilite dalla legge.

 

TITOLO VI. DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 125. – La Nazione belga adotta i colori rosso, giallo e nero e, come stemma del Regno, il Leone belga con la scritta: “L’unione fa la forza”.

 

Art. 126. – La città di Bruxelles è la Capitale del Belgio e la sede del Governo.

 

Art. 127. – Nessun giuramento può essere imposto se non in forza di una legge. Essa ne stabilisce la formula.

 

Art. 128. – Ogni straniero che si trovi sul territorio belga gode della protezione accordata alle persone e ai beni, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

 

Art. 129. – Nessuna legge, nessun decreto o regolamento di amministrazione generale, provinciale o comunale e obbligatorio se non dopo la sua pubblicazione nella forma stabilita dalla legge.

 

Art. 130. – La Costituzione non può essere sospesa, né in tutto, né in parte.

 

 

TITOLO VII. REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

 

Art. 131. – Il Potere Legislativo ha il diritto di dichiarare la necessità di revisionare una particolare disposizione costituzionale, esattamente specificata.

Dopo questa dichiarazione le due Camere sono sciolte di pieno diritto.

Ne saranno convocate due nuove, in conformità all’art. 71.

Tali Camere delibereranno, d’accordo col Re, sui punti sottoposti a revisione.

In tal caso, le Camere non potranno deliberare se non saranno presenti almeno i due terzi dei membri che compongono ognuna di esse; e non sarà accettato nessun cambiamento, se non otterrà almeno la maggioranza dei due terzi dei voti.

 
Art. 131-bis. – [aggiunto il 15 gennaio 1968]. Nessuna revisione della Costituzione può essere intrapresa e perseguita in tempo di guerra o in territorio nazionale.

 

 

TITOLO VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Art. 132. – [sostituito il 21 aprile 1970 ed emend. il 24 dicembre 1970]. Fino al momento in cui l’Università cattolica di Lovanio, comprese le sue sezioni d’insegnamento medio e tecnico, non sarà stata trasferita fuori della Regione di lingua olandese, il Consiglio culturale per la Comunità francese, in deroga all’art. 59-bis, §4, capoverso 1°, sarà competente per tale istituzione.

Il regime linguistico attualmente in vigore, sia in campo amministrativo che in quello dell’insegnamento, resta in applicazione fino alla stessa scadenza.

 

Art. 133. – Gli stranieri stabiliti in Belgio prima del 1° gennaio 1814, e che hanno continuato ad esservi domiciliati, sono considerati belgi di nascita, purché dichiarino che è loro intenzione godere del beneficio della presente disposizione.

La dichiarazione dovrà essere fatta entro sei mesi a partire dal giorno in cui la presente Costituzione diverrà obbligatoria, se essi sono maggiorenni, ed entro l’anno che seguirà alla loro maggiore età, se sono minorenni.

Tale dichiarazione sarà fatta davanti all’autorità provinciale dalla quale dipende il luogo in cui hanno il domicilio.

Sara fatta di persona o tramite un mandatario recante una procura speciale ed autenticata.

 

Art. 194. – Finché non si sarà provveduto con una apposita legge, la Camera dei rappresentanti avrà il potere discrezionale di accusare un ministro, e la Corte di cassazione di giudicarlo, qualificando il delitto e determinando la pena.

Tuttavia la pena non potrà eccedere quella della reclusione, senza pregiudizio dei casi espressamente previsti dalle leggi penali.

 
Art. 135. – [abrogato il 21 aprile 1970 ed aggiunto in nuova dizione nel luglio 1980]. Fino a che la legge emanata in esecuzione dell’art.  59-bis, §1, primo capoverso, non abbia provveduto alla formazione dei Consigli e degli Esecutivi della Comunità francese e della Comunità fiamminga, il Consiglio della Comunità francese sarà costituito dai membri del Gruppo linguistico francese delle due Camere ed il Consiglio della Comunità fiamminga dai membri del Gruppo olandese delle due Camere, il diritto d’iniziativa apparterà al Re ed ai membri dei Consigli delle Comunità e gli artt. 67, 69 e 129 saranno applicabili anche ai decreti.

 

Art. 136. – [abrogato il 21 aprile 1970].

 

Art. 137. – La legge fondamentale del 24 agosto 1815 è abolita, come pure gli statuti provinciali e locali. Tuttavia, le autorità provinciali e locali conservano le loro attribuzioni finché la legge non avrà provveduto diversamente.

 

Art. 138. – A partire dal giorno in cui la Costituzione diverrà esecutiva, tutte le leggi, i decreti, le ordinanze, i regolamenti e gli altri atti ad essa contrari saranno abrogati.

 

Disposizioni supplementari

 

Art. 139.- [abrogato il 14 giugno 1971].

 

Art. 140.- [aggiunto il 10 aprile 1967]. Il testo della Costituzione è redatto in francese ed in olandese.


 

* La traduzione qui riprodotta tiene conto degli emendamenti man mano apportati nel 1893, nel 1920 e nel 1921, nonché delle due ultime serie di modifiche e di aggiunte effettuate rispettivamente nel 1969/71 e nel luglio/agosto del 1980. Deve notarsi, tuttavia, che le assemblee parlamentari, statuenti in sede costituente negli ultimi due periodi indicati, non riuscirono a portare a totale compimento la loro opera: cosi che le attuali istituzioni costituzionali del Belgio risultano tuttora solo in Parte pienamente istituite e funzionanti nella realtà (anche per la frequente mancanza delle necessarie leggi di attuazione).

 

* Il diritto di voto è stato successivamente attribuito a tutte le donne così la Legge 27 marzo 1948, che ha modificato l’art. 2 del Codice elettorale.

 

* Mentre il testo originario della Costituzione stabiliva un’indennità di 200 fiorini, la somma di 12.000 franchi è stata, poi, aumentata con successive delibere dalla Camera.

 

* L’indennità stessa ha, poi, subito successivi aumenti, decisi con deliberazioni del Senato.