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La
Costituzione della Repubblica Italiana (II)
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PARTE II
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ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
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TITOLO I
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IL PARLAMENTO
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Sezione I
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Art. 55.
- Il Parlamento si compone
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
- Il Parlamento si riunisce
in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli
casi stabiliti dalla Costituzione.
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Art. 56.
- La Camera dei deputati è
eletta a suffragio universale e diretto.
- Il numero dei deputati è
di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
- Sono eleggibili a
deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
- La ripartizione dei seggi
tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica,
quale risulta dall'ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i
seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti.
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Art. 57.
- Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione Estero.
- Il numero dei senatori
elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti
nella circoscrizione Estero.
- Nessuna Regione può avere
un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne
ha due, la Valle d'Aosta uno.
- La ripartizione dei seggi
tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi
assegnati alla circoscrizione Estero, previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma,
si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più
alti resti.
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Art. 58.
- I senatori sono eletti a
suffragio universale e diretto dagli elettori che
hanno superato il venticinquesimo anno di età.
- Sono eleggibili a
senatori gli elettori che hanno compiuto il
quarantesimo anno.
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Art. 59.
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- È senatore di
diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato
Presidente della RepubblicaIl Presidente della
Repubblica può nominare senatori a vita cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e
letterario.
- Art. 60.
- La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
sono eletti per cinque anni.
- La durata di ciascuna Camera non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso di
guerra.
- Art. 61.
- Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro
settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni.
- Finché non siano riunite le nuove Camere sono
prorogati i poteri delle precedenti.
- Le Camere si riuniscono di diritto il primo
giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
- Ciascuna Camera può essere convocata in via
straordinaria per iniziativa del suo Presidente
o del Presidente della Repubblica o di un terzo
dei suoi componenti.
- Quando si riunisce in via straordinaria
una Camera, è convocata di diritto anche
l'altra.
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Art. 63.
- Ciascuna Camera elegge fra i
suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di
presidenza.
- Quando il Parlamento si
riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio
di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
- Art. 64.
- Ciascuna Camera adotta il
proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
- Le sedute sono pubbliche;
tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in
seduta segreta.
- Le deliberazioni di ciascuna
Camera e del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non
sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
- I membri del Governo, anche se
non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se
richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono
essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
- Art. 65.
- La legge determina i casi di
ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di
deputato o di senatore.
- Nessuno può appartenere
contemporaneamente alle due Camere.
- Art. 66.
- Ciascuna Camera giudica dei
titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
- Art. 67.
- Ogni membro del Parlamento
rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
- Art. 68.
- I membri del Parlamento non
possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
- Senza autorizzazione della
Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, né può essere arrestato o
altrimenti privato della libertà personale, o
mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di
una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia
colto nell'atto di commettere un delitto per il quale
è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
- Analoga autorizzazione è
richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni
o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
- Art. 69.
- I membri del Parlamento
ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
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Sezione II
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- Art. 70.
- La funzione legislativa è
esercitata collettivamente dalle due Camere.
- Art. 71.
- L'iniziativa delle leggi
appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere
ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
- Il popolo esercita l'iniziativa
delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
articoli.
- Art. 72.
- Ogni disegno di legge,
presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla
Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e
con votazione finale.
- Il regolamento stabilisce
procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei
quali è dichiarata l'urgenza.
- Può altresì stabilire in quali
casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di
legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti,
composte in modo da rispecchiare la proporzione dei
gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al
momento della sua approvazione definitiva, il disegno
di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un
decimo dei componenti della Camera o un quinto della
commissione richiedono che sia discusso o votato dalla
Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei
lavori delle commissioni.
- La procedura normale di esame e
di approvazione diretta da parte della Camera è sempre
adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali, di approvazione di
bilanci e consuntivi.
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Art. 73.
- Le leggi sono promulgate
dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
- Se le Camere, ciascuna a
maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel
termine da essa stabilito.
- Le leggi sono pubblicate
subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano
un termine diverso.
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Art. 74.
- Il Presidente della
Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione.
- Se le Camere approvano
nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
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Art. 75.
- È indetto referendum
popolare per deliberare l'abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di
legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali.
- Non è ammesso il
referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali.
- Hanno diritto di
partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati
ad eleggere la Camera dei deputati.
- La proposta soggetta a
referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
- La legge determina le
modalità di attuazione del referendum.
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Art. 76.
- L'esercizio della
funzione legislativa non può essere delegato al
Governo se non con determinazione di principî e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
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Art. 77.
- Il Governo non può, senza
delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria.
- Quando, in casi
straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso
presentarli per la conversione alle Camere che, anche
se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni.
- I decreti perdono
efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
Le Camere possono tuttavia regolare con legge i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
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Art. 78.
- Le Camere deliberano lo
stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri
necessari.
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Art. 79.
- L'amnistia e l'indulto
sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei
due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni
suo articolo e nella votazione finale.
- La legge che concede
l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la
loro applicazione.
- In ogni caso l'amnistia e
l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di
legge.
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Art. 80.
- Le Camere autorizzano con
legge la ratifica dei trattati internazionali che sono
di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di
leggi.
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Art. 81.
- Le Camere approvano ogni
anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati
dal Governo.
- L'esercizio provvisorio
del bilancio non può essere concesso se non per legge
e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi.
- Con la legge di
approvazione del bilancio non si possono stabilire
nuovi tributi e nuove spese.
- Ogni altra legge che
importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi
per farvi fronte.
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Art. 82.
- Ciascuna Camera può
disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
- A tale scopo nomina fra i
propri componenti una commissione formata in modo da
rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La
commissione di inchiesta procede alle indagini e agli
esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria.
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TITOLO II
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Art. 83.
- Il Presidente della
Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune
dei suoi membri.
- All'elezione partecipano
tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
- L'elezione del Presidente
della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
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Art. 84.
- Può essere eletto
Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti
civili e politici.
- L'ufficio di Presidente
della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altrArt. 85.
- Il Presidente della
Repubblica è eletto per sette anni.
- Trenta giorni prima che
scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i
delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente
della Repubblica.
- Se le Camere sono
sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni
dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono
prorogati i poteri del Presidente in carica.
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Art. 86.
- Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del
Senato.
- In caso di impedimento
permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei
deputati indice la elezione del nuovo Presidente della
Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior
termine previsto se le Camere sono sciolte o manca
meno di tre mesi alla loro cessazione.
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Art. 87.
- Il Presidente della
Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale.
- Può inviare messaggi alle
Camere.
- Indice le elezioni delle
nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
- Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
- Promulga le leggi ed
emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Indice il referendum
popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
- Nomina, nei casi indicati
dalla legge, i funzionari dello Stato.
- Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
- Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di
guerra deliberato dalle Camere.
- Presiede il Consiglio
superiore della magistratura.
- Può concedere grazia e
commutare le pene.
- Conferisce le
onorificenze della Repubblica.
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Art. 88.
- Il Presidente della
Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere
le Camere o anche una sola di esse.
- Non può esercitare tale
facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo
che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi
sei mesi della legislatura.
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Art. 89.
- Nessun atto del
Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono
la responsabilità.
- Gli atti che hanno valore
legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei
Ministri.
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Art. 90.
- Il Presidente della
Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione.
- In tali casi è messo in
stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
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Art. 91.
- Il Presidente della
Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza
della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta
comune.
- IL GOVERNO
- Sezione I
- Art. 92.
- Il Governo della
Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e
dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio
dei ministri.
- Il Presidente della
Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i ministri.
- Art. 93.
- Il Presidente del
Consiglio dei ministri e i ministri, prima di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani
del Presidente della Repubblica.
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Art. 94.
- Il Governo deve avere
la fiducia delle due Camere.
- Ciascuna Camera
accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale.
- Entro dieci giorni
dalla sua formazione il Governo si presenta alle
Camere per ottenerne la fiducia.
- Il voto contrario di
una o d'entrambe le Camere su una proposta del
Governo non importa obbligo di dimissioni.
- La mozione di sfiducia
deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera e non può essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione.
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Art. 95.
- Il Presidente del
Consiglio dei ministri dirige la politica generale
del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di
indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e
coordinando l'attività dei ministri.
- I ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio
dei ministri, e individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
- La legge provvede
all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei ministeri.
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Art. 96.
- Il Presidente del
Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se
cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati
commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
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Sezione II
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Art. 97.
- I pubblici uffici sono
organizzati secondo disposizioni di legge, in modo
che siano assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione.
- Nell'ordinamento degli
uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari.
- Agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
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Art. 98.
- I pubblici impiegati
sono al servizio esclusivo della Nazione.
- Se sono membri del
Parlamento, non possono conseguire promozioni se non
per anzianità.
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Si possono con legge stabilire limitazioni al
diritto d'iscriversi ai partiti politici per i
magistrati, i militari di carriera in servizio
attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
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Sezione III
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Art. 99.
- Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e di
rappresentanti delle categorie produttive, in misura
che tenga conto della loro importanza numerica e
qualitativa.
- È organo di consulenza
delle Camere e del Governo per le materie e secondo
le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
- Ha l'iniziativa
legislativa e può contribuire alla elaborazione
della legislazione economica e sociale secondo i
principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
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Art. 100.
- Il Consiglio di Stato
è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della giustizia nell'amministrazione.
- La Corte dei conti
esercita il controllo preventivo di legittimità
sugli atti del Governo, e anche quello successivo
sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa,
nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a
cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del
riscontro eseguito.
- La legge assicura
l'indipendenza dei due Istituti e dei loro
componenti di fronte al Governo.
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LA MAGISTRATURA
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Sezione I
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Art. 101.
- La giustizia è
amministrata in nome del popolo.
- I giudici sono
soggetti soltanto alla legge.
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Art. 102.
- La funzione
giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento
giudiziario.
- Non possono essere
istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi
giudiziari ordinari sezioni specializzate per
determinate materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura.
- La legge regola i casi
e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
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Art. 103.
- Il Consiglio di Stato
e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della
pubblica amministrazione degli interessi legittimi
e, in particolari materie indicate dalla legge,
anche dei diritti soggettivi.
- La Corte dei conti ha
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica
e nelle altre specificate dalla legge.
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I tribunali militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di
pace hanno giurisdizione soltanto per i reati
militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
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Art. 104.
- La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere.
- Il Consiglio superiore
della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
- Ne fanno parte di
diritto il primo presidente e il procuratore
generale della Corte di cassazione.
- Gli altri componenti
sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie,
e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra
professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio.
- Il Consiglio elegge un
vice presidente fra i componenti designati dal
Parlamento.
- I membri elettivi del
Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
- Non possono, finché
sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, né far parte del Parlamento o di un
Consiglio regionale.
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Art. 105.
- Spettano al Consiglio
superiore della magistratura, secondo le norme
dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i
provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati.
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Art. 106.
- Le nomine dei
magistrati hanno luogo per concorso.
- La legge
sull’ordinamento giudiziario può ammettere la
nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per
tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
- Su designazione del
Consiglio superiore della magistratura possono
essere chiamati all’ufficio di consiglieri di
cassazione, per meriti insigni, professori ordinari
di università in materie giuridiche e avvocati che
abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti
negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
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Art. 107.
- I magistrati sono
inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi
dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni
se non in seguito a decisione del Consiglio
superiore della magistratura, adottata o per i
motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
- Il Ministro della
giustizia ha facoltà di promuovere l’azione
disciplinare.
- I magistrati si
distinguono fra loro soltanto per diversità di
funzioni.
- Il pubblico ministero
gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi
dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
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Art. 108.
- Le norme
sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura
sono stabilite con legge.
- La legge assicura
l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, del pubblico ministero presso di esse, e
degli estranei che partecipano all’amministrazione
della giustizia.
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Art. 109.
- L’autorità giudiziaria
dispone direttamente della polizia giudiziaria.
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Art. 110.
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Ferme le competenze del Consiglio superiore della
magistratura, spettano al Ministro della giustizia
l’organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia.
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Sezione II
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Art. 111.
- La giurisdizione si
attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge.
- Ogni processo si
svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti a giudice terzo e
imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata.1
- Nel processo penale,
la legge assicura che la persona accusata di un
reato sia, nel più breve tempo possibile, informata
riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa
elevata a suo carico; disponga del tempo e delle
condizioni necessari per preparare la sua difesa;
abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare
o di far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico, di ottenere la
convocazione e l’interrogatorio di persone a sua
difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e
l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo
favore; sia assistita da un interprete se non
comprende o non parla la lingua impiegata nel
processo.
- Il processo penale è
regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della prova. La colpevolezza
dell’imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è
sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio
da parte dell’imputato o del suo difensore.
- La legge regola i casi
in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell’imputato o per
accertata impossibilità di natura oggettiva o per
effetto di provata condotta illecita.
- Tutti i provvedimenti
giurisdizionali devono essere motivati.
- Contro le sentenze e
contro i provvedimenti sulla libertà personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o
speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per
violazione di legge. Si può derogare a tale norma
soltanto per le sentenze dei tribunali militari in
tempo di guerra.
- Contro le decisioni
del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il
ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione.
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Art. 112.
- Il pubblico ministero
ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
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Art. 113.
- Contro gli atti della
pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa.
- Tale tutela
giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a
particolari mezzi di impugnazione o per determinate
categorie di atti.
- La legge determina
quali organi di giurisdizione possono annullare gli
atti della pubblica amministrazione nei casi e con
gli effetti previsti dalla legge stessa.
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