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Statuto dell’ Associazione “Art. 3 “ |
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO
Art.1
E’ costituita l’Associazione denominata “Articolo 3”.
Art. 2
L’ Associazione ha sede in Milano, viale Lombardia 28.
Art.3
l’Associazione è apartitica, aconfessionale e senza fine di lucro ed
ha come scopo:
• la diffusione di documentazioni e testimonianze la cui conoscenza
contribuisca alla formazione civile e politica dei cittadini;
• l’adesione e il sostegno ad iniziative coerenti con gli obbiettivi
dati;
• l’attribuzione di riconoscimenti a personalità che si distinguano
nel sostenere l’uguaglianza dei cittadini.
FONDO COMUNE, ESERCIZI SOCIALI, ASSOCIAZIONE
Art.4
Il fondo comune dell’ Associazione è costituito:
- dai versamenti delle quote di iscrizione e di quelle associative
annuali;
- da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di
bilancio;
- da eventuali donazioni, elargizioni e lasciti;
- da eventuali contributi di enti pubblici e privati.
Art.5
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 gennaio dell’ anno successivo verranno predisposti dal
Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del
successivo esercizio, da sottoporsi all’ Assemblea dei soci per l’
approvazione.
Art. 6
Sono previste le seguenti categorie di soci:
Soci costituenti: sono i soci che hanno sottoscritto l’ atto
costitutivo.
Soci sostenitori: sono i soci che oltre che versare una quota,
garantiscono un contributo sostanziale all’ attività dell’
Associazione con prestazioni professionali specifiche e questo a
parere della maggioranza semplice dei Soci costituenti.
Soci ordinari: sono i soci che versano la quota annuale.
Soci onorari: sono nominati dal Consiglio direttivo su proposta di
almeno due soci e con ratifica di almeno i 2/3 dei soci costituenti.
L’ammontare delle quote per ciascuna categoria di soci sarà fissata
dal Consiglio direttivo anno per anno.
Art.7
Sono ammessi come soci le persone e gli enti la cui domanda,
sottoscritta per presentazione da almeno due soci, sarà accettata dal
Consiglio direttivo a maggioranza semplice con delibera irrevocabile.
I Soci ammessi verseranno all’ atto dell’ ammissione la quota di
iscrizione che verrà stabilita dal Consiglio.
I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni
entro il 30 settembre di ciascun anno saranno considerati soci anche
per l’anno successivo e dovranno comunque effettuare il versamento
della quota annuale di associazione.
Art.8
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le
deliberazioni del Consiglio direttivo, la cui inosservanza può dar
luogo, su delibera motivata del Consiglio e con almeno la maggioranza
dei 2/3, alla esclusione del socio.
La esclusione può avvenire anche per indegnità o per morosità e sempre
con le stesse formalità di cui al comma precedente.
Art.9
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei
casi di cui all’ art. 8.
In ogni caso il socio uscente o gli eredi non avranno diritto ad
alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.
AMMINISTRAZIONE
Art.10
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un
massimo di nove membri che rispettivamente sono delegati in numero di
quattro dai soci costituenti; tre dai soci sostenitori; due dall’
Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo esercita le sue prerogative per un esercizio
della durata di quattro anni.
In caso di dimissioni, di decesso ed esclusione di un consigliere, il
Consiglio provvede alla prima riunione alla sua sostituzione con lo
stesso criterio di rappresentatività sopradescritto.
Art.11
Il Consiglio Direttivo nomina con la maggioranza di almeno i 2/3 e nel
proprio seno un Portavoce e un Tesoriere.
Il Portavoce resta in carica per due anni: il Tesoriere resta in
carica per due anni.
Nel caso lo si ritenga il Consiglio all’ unanimità può eleggere un
Presidente onorario anche non socio ma che comunque non avrà alcun
potere di gestione o di rappresentanza dell’ Associazione.
Art.12
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Portavoce lo
ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi
membri e comunque almeno una volta l’anno per predisporre il
consuntivo ed il preventivo relativi alle attività e ai finanziamenti
delle medesime, nonché per deliberare in ordine all’ ammontare delle
quota sociale.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide se raggiungono
l’adesione della maggioranza semplice del totale dei membri in carica.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo si stenderà regolare verbale
che sarà sottoscritto dal Portavoce e dai presenti.
Art.13
Il Portavoce e il Tesoriere rappresentano legalmente l’Associazione
nei confronti dei terzi ed in giudizio per tutti gli atti compresi i
rapporti con banche con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.
ASSEMBLEA dei SOCI
Art. 14
I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta
l’anno entro il 31 gennaio con convocazione recapitata almeno otto
giorni prima della data fissata per l’adunanza.
La convocazione potrà essere fatta anche via email e/o fax.
Art,15
L’Assemblea dei soci delibera sul bilancio consuntivo e preventivo
predisposto dal Consiglio e approva gli indirizzi e le direttive
generali dell’ Associazione.
L’ Assemblea dei soci nomina, a maggioranza dei presenti, i suoi
rappresentanti in seno al Consiglio.
Art.16
Hanno diritto ad intervenire all’ Assemblea dei soci tutti i soci in
regola con i pagamenti delle quote annue di associazione.
I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma
nessun socio può avere più di tre deleghe.
Art. 17
L’ Assemblea dei soci è presieduta dal Portavoce e dal Tesoriere. In
mancanza di entrambi l’Assemblea provvede a nominare un Presidente tra
i presenti.
Spetta a chi presiede l’Assemblea constatare la regolarità delle
deleghe e in genere il diritto di intervento.
Delle Assemblee si redige un verbale – a cura di un Segretario
nominato dall’ Assemblea medesima – che dovrà essere firmato dal
Portavoce, dal Tesoriere e dal Segretario stesso.
Art. 18
L’Assemblea dei soci è validamente costituita con la presenza in
proprio o per delega di almeno la metà degli associati in prima
convocazione e del 33% degli associati.
In seconda convocazione l’Assemblea dei soci delibera a maggioranza
semplice dei voti dei presenti.
Art. 19
Le modifiche statutarie possono essere proposte da almeno cinque soci
ordinari o da tre soci sostenitori o da due soci costituenti e
approvate da almeno i due terzi dei soci costituenti.
Le modifiche così deliberate verranno ratificate dall’ Assemblea dei
soci.
L’ Assemblea dei soci può respingere le modifiche statutarie con la
maggioranza dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto.
SCIOGLIMENTO
Art.20
Lo scioglimento dell’ Associazione può avvenire solo se richiesto dai
2/3 dei soci costituenti.
L’ Assemblea dei soci può richiedere a maggioranza dei 2/3 lo
scioglimento dell’ Associazione che per essere esecutivo deve ottenere
il parere favorevole dei 2/3 dei soci costituenti.
Milano, 21 marzo 2005
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