AVVERTENZA:
Le parti
abrogate della Costituzione vigente, sono state evidenziate con
testo sottolineato.
Nella
seconda colonna, testo del progetto revisionato, le parti modificate
sono state evidenziate con
testo in
neretto |
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I - Le Camere
|
COSTITUZIONE VIGENTE |
PROGETTO
DI REVISIONE |
Art. 55.
Il Parlamento
si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Il Parlamento
si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei
soli casi stabiliti dalla Costituzione. |
Art. 55.
Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del
Senato federale della Repubblica.
Il
Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due
Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. |
Art. 56.
La Camera dei
deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei
deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella
circoscrizione Estero.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il
numero dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero, si
effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica,
quale risulta dall’ultimo censimento generale della
popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla
base dei quozienti interi e dei più alti resti. |
Art. 56.
La Camera
dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
La
Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati
elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione
Estero, e dai deputati a vita di cui all’articolo 59.
Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.
La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si
effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica,
quale risulta dall’ultimo censimento generale della
popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla
base dei quozienti interi e dei più alti resti. |
Art. 57.
Il Senato
della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi
assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei
senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti
nella circoscrizione Estero.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il
Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero
dei seggi assegnato alla circoscrizione Estero, previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, si
effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale
risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti. |
Art. 57.
Il Senato
federale della Repubblica è eletto a suffragio
universale e diretto su base regionale.
Il
Senato federale della Repubblica è composto da
duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione
contestualmente all’elezione dei rispettivi Consigli
regionali, e,
per il
Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli provinciali.
L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata
con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza
territoriale da parte dei senatori.
Nessuna
Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei;
il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
La
ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione
delle disposizioni del quarto comma, si effettua in
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta
dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica,
senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo
regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie
locali.
All’inizio
di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio regionale
elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun
Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra
i sindaci, presidenti di Provincia o Città metropolitana della
Regione.
Per la
Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol i Consigli delle Province
autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali
eleggono ciascuno un proprio rappresentante. |
Art. 58.
I senatori
sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori
che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il
quarantesimo anno. |
Art. 58.
Sono
eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno
compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto
o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali
locali o regionali, all’interno della Regione, o sono stati
eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella
Regione alla data di indizione delle elezioni. |
Art. 59.
È senatore di
diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della
Repubblica.
Il Presidente
della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario. |
Art. 59.
È
deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato
Presidente della Repubblica.
Il
Presidente della Repubblica può nominare deputati a
vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi
meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non
può in alcun caso essere superiore a tre. |
Art. 60.
La Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque
anni.
La durata di
ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e
soltanto in caso di guerra. |
Art. 60.
La Camera
dei deputati è eletta per cinque anni.
I
senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma
rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei
nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La
durata della Camera dei deputati e dei Consigli regionali e
delle Province autonome non può essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga dei
Consigli regionali e delle Province autonome sono prorogati
anche i senatori in carica. |
Art. 61.
Le elezioni
delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla
fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non
siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti . |
Art. 61.
L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro
settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione
ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.
Finché non è
riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri
della precedente. |
Art. 62.
Le Camere si
riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio
e di ottobre.
Ciascuna
Camera può essere convocata in via straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o del Presidente della
Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si
riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di
diritto anche l'altra. |
Idem |
Art. 63.
Ciascuna
Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio
di presidenza.
Quando il
Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati. |
Art. 63.
Ciascuna
Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio
di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza
dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
Il regolamento del Senato federale della Repubblica
disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell'Ufficio
di Presidenza.
Quando il
Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati. |
Art. 64.
Ciascuna
Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
Le sedute
sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in
seduta segreta.
Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono
valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e
se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del
Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto,
e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono
essere sentiti ogni volta che lo richiedono. |
Art. 64.
La
Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la
maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato
federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute
sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento in seduta comune possono deliberare di
riunirsi in seduta segreta.
Le
deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale
della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono
valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e
se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le
deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono
altresì valide se non sono presenti senatori espressi da
almeno un terzo delle Regioni.
Il
regolamento della Camera dei deputati garantisce le
prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle
opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di
opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle
di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle
Giunte e degli organismi interni, diversi dal comitato di cui
all'articolo 70, quarto comma, cui sono attribuiti compiti
ispettivi, di controllo o di garanzia.
Il
regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i
diritti delle minoranze.
Il
regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le
modalità ed i termini per l’espressione del parere che ogni
Consiglio o Assemblea regionale può esprimere, sentito il
Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui
all’articolo 70, secondo comma.
I
regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il
Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro
o dal Ministro competente. |
Art. 65.
La legge
determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con
l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente alle due Camere. |
Art. 65.
La legge,
approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma,
determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con
l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno
può appartenere contemporaneamente alle due Camere. |
Art. 66.
Ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità. |
Art. 66.
Ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità, entro termini tassativi stabiliti dal
proprio regolamento. L’insussistenza dei titoli o la
sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con
deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a
maggioranza dei propri componenti. |
Art. 67.
Ogni membro
del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue
funzioni senza vincolo di mandato. |
Art. 67.
Ogni
deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la
Repubblica
ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato. |
Art. 68.
I membri del
Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti
privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione,
salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di
condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un
delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in
flagranza.
Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di
conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. |
Idem |
Art. 69.
I membri del
Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge. |
Art. 69.
I
membri delle Camere ricevono un’identica indennità stabilita
dalla legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma.
La
legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o
emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre
cariche pubbliche. |
Sezione II - La formazione
delle leggi
|
Art. 70.
La funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. |
Art. 70.
La
Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le
materie di cui all’articolo 117, secondo comma,fatto salvo
quanto
previsto dal terzo comma del presente articolo.
Dopo
l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge
il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può
proporre modifiche, sulle quali la Camera dei deputati decide
in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i
disegni di legge di conversione dei decreti-legge.
Il
Senato Federale della Repubblica esamina i disegni di legge
concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle
materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo
quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo
l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la
Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre
modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I
termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di
conversione dei decreti-legge.
La
funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente
dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti
le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m)
e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo
120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei
deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei
casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge
dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli
articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e
quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133,
secondo comma.
Se un
disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo
testo i Presidenti delle due Camere possono convocare,
d’intesa tra di loro, una Commissione, composta da trenta
deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di
proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere,
incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al
voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere
stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le
votazioni delle due Assemblee.
Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno
di legge, sottoposto all’esame del Senato ai sensi del secondo
comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma
approvato dalla Camera ovvero per la tutela delle finalità di
cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della
Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può
autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al
Senato federale, che decide entro trenta giorni. Se tali
modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è
trasmesso alla Camera dei deputati che decide in via
definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle
modifiche proposte.
L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di
cui al precedente comma può avere ad oggetto esclusivamente le
modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei
deputati I Presidenti del Senato federale della Repubblica e
della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le
eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate
secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine
all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono
deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da
quattro deputati e da quattro senatori, designati dai
rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del
comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle
Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato,
stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi
regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di
legge non può contenere disposizioni relative a materie per
cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi. |
Art. 71.
L’iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
Il popolo
esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da
parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto
in articoli. |
Art. 71.
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro delle Camere nell’ambito delle rispettive competenze
ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
Il popolo
esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da
parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto
in articoli. |
Art. 72.
Ogni disegno
di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo
regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera
stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione
finale.
Il
regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni
di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì
stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei
disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche
permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento
della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è
rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti
della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia
discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni
di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei
lavori delle commissioni.
La procedura
normale di esame e di approvazione diretta da parte della
Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. |
Art. 72.
Ogni
disegno di legge, presentato alla Camera competente ai
sensi dell’articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento
esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che
l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il
regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni
di legge dei quali è dichiarata l’urgenza, le modalità e i
termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte
di legge di iniziativa popolare.
Può
altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e
l’approvazione dei disegni di legge, di cui all’articolo
70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche
permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione
dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento
della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è
rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti
della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia
discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia
sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni
di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei
lavori delle commissioni.
La
procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
dell'Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge
in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di
delegazione legislativa.
Su
richiesta del Governo sono iscritti all’ordine del giorno
delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei
rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti
propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere
che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi
articolo per articolo e con votazione finale sul testo
proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti
parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione
all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle
opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato,
determinandone i tempi di esame.
Il
Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio
regolamento, è organizzato in commissioni, anche con
riferimento a quanto previsto dall’articolo 117, ottavo comma.
Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento,
ai fini dell’adozione del decreto di scioglimento di un
Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta
regionale, ai sensi dell’articolo 126, primo comma.
Le
proposte di legge di iniziativa delle regioni e delle province
autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera
competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con
priorità per quelle adottate da più Regioni o Province
autonome. |
Art. 73.
Le leggi sono
promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
Se le Camere,
ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne
dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da
essa stabilito.
Le leggi sono
pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione,
salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
|
Art. 73.
Le leggi sono
promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione.
Se le Camere,
ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, e
secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,
ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da
essa stabilito.
Le leggi sono
pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione,
salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. |
Art. 74.
Il Presidente
della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione.
Se le Camere
approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
|
Art. 74.
Il Presidente
della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione.
Se le Camere,
secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,
approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. |
Art. 75.
È indetto
referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,
quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali.
Non è ammesso
il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di
amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
Hanno diritto
di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad
eleggere la Camera dei deputati.
La proposta
soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge
determina le modalità di attuazione del referendum. |
Idem |
Art. 76.
L’esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. |
Art. 76.
L’esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
I progetti
dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono
sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti
secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera. |
Art. 77.
Il Governo
non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in
casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta,
sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con
forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la
conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti
perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le
Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. |
Art. 77.
Il Governo
non può, senza delegazione delle Camere, secondo le
rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in
casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta,
sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con
forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la
conversione alle Camere competenti ai sensi dell'articolo
70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei
deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.
I decreti
perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in
legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le
Camere, secondo le rispettive competenze ai sensi
dell'articolo 70, possono tuttavia regolare con legge i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti. |
Art. 78.
Le Camere
deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i
poteri necessari. |
Idem |
Art. 79.
L’amnistia e
l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei
due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo
articolo e nella votazione finale.
La legge che
concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la
loro applicazione.
In ogni caso
l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di
legge. |
Idem |
Art. 80.
Le Camere
autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio
od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
|
Art. 80.
È
autorizzata con legge, approvata ai sensi dell’articolo 70,
primo comma,
la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura
politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o
importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi |
Art. 81.
Le Camere
approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo.
L’esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per
legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi.
Con la legge
di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese.
Ogni altra
legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi
per farvi fronte. |
Art. 81.
Sono
approvati
ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal
Governo, ai sensi dell’articolo 70, primo comma.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso
se non per legge e per periodi non superiori complessivamente
a quattro mesi.
Con la legge
di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese.
Ogni
altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i
mezzi per farvi fronte. |
Art. 82.
Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse.
A tale scopo
nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo
da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. |
Art. 82.
Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico
interesse.
A tale
scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata
in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La
Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati
ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo
70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta
istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a
gruppi di opposizione. |
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