AVVERTENZA:
Le
parti abrogate della Costituzione vigente, sono state
evidenziate con
testo sottolineato.
Nella
seconda colonna, testo del progetto revisionato, le parti
modificate sono state evidenziate con
testo
in neretto |
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
|
COSTITUZIONE
VIGENTE |
PROGETTO DI
REVISIONE |
Art. 83.
Il Presidente
della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei
suoi membri.
All’elezione
partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del
Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a
maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio
è sufficiente la maggioranza assoluta. |
Art. 83.
Il
Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea della
Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati,
costituita dai componenti delle due Camere, dai
Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dai Consigli
regionali. Ciascun Consiglio regionale, elegge due
delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio
provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste
ha un solo delegato. Ciascun Consiglio regionale elegge
altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un
delegato per ogni milione di abitanti nella Regione.
L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia
assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.
Il
Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la
maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della
Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. |
Art. 84.
Può essere
eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e
politici.
L'ufficio di
Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra
carica.
L'assegno e la
dotazione del Presidente sono determinati per legge. |
Art. 84.
Può essere
eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e
politici.
L'ufficio di
Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra
carica.
L'assegno e la
dotazione del Presidente sono determinati per legge. |
Art. 85.
Il Presidente
della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni
prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati
regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere
sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle
Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica. |
Art. 85.
Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Sessanta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della
Camera dei deputati convoca l’Assemblea della Repubblica
per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se la
Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla
sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla
riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati
i poteri del Presidente in carica. |
Art. 86.
Le funzioni del
Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di
impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice
la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici
giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono
sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. |
Art. 86.
Le funzioni
del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa
adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato
federale della Repubblica.
In caso di
impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente
della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice
la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici
giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei
deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione. |
Art. 87.
Il Presidente
della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità
nazionale.
Può inviare
messaggi alle Camere.
Indice le
elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le
leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il
referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei
casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e
riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle
Camere.
Ha il comando
delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
Presiede il
Consiglio superiore della magistratura.
Può
concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce
le onorificenze della Repubblica. |
Art. 87.
Il
Presidente della Repubblica è il capo dello Stato, rappresenta
la Nazione ed è garante della Costituzione, rappresenta la
Nazione e dell'unità federale della Repubblica.
Può inviare
messaggi alle Camere.
Indìce le
elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e
fissa la prima riunione della Camera.
Promulga le
leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indíce il
referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei
casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e,
sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle
Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro.
Accredita e
riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle
Camere.
Ha il
comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
Presiede il
Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice
Presidente nell’ambito dei componenti eletti dalle Camere.
Può
concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce
le onorificenze della Repubblica.
Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale
della Repubblica, dopo averne verificato la sussistenza dei
presupposti. |
Art. 88.
Il Presidente
della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le
Camere o anche una sola di esse.
Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato,
salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei
mesi della legislatura. |
Art. 88.
Il
Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera
dei deputati ed indíce le elezioni nei seguenti casi:
a) su
richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva
responsabilità;
b) in caso
di morte del Primo ministro o di impedimento permanente
accertato secondo le modalità fissate dalla legge;
c) in caso
di dimissioni del Primo ministro;
d) nel caso
di cui all'articolo 94, terzo comma. Il Presidente della
Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui
alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera
dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata
e approvata con votazione per appello nominale dai deputati
appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero
non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una
mozione nella quale si dichiari di voler continuare
nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo
ministro. In tal caso, il Presidente della Repubblica nomina il
nuovo Primo ministro designato. |
Art. 89.
Nessun atto del
Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che
hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. |
Art. 89.
Nessun atto
del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato
dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti
che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge
sono controfirmati anche dal Primo ministro. |
Art. 90.
Il Presidente
della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è
messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a
maggioranza assoluta dei suoi membri. |
idem |
Art. 91.
Il Presidente
della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. |
Art. 91.
Il
Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza
della Costituzione dinanzi all’Assemblea della Repubblica. |