AVVERTENZA:
Le
parti abrogate della Costituzione vigente, sono state
evidenziate con
testo sottolineato.
Nella
seconda colonna, testo del progetto revisionato, le parti
modificate sono state evidenziate con
testo
in neretto |
COSTITUZIONE
VIGENTE |
PROGETTO DI
REVISIONE |
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I
COMUNI
|
TITOLO V
Comuni, Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato |
Art. 114.
La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i
princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la
capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il
suo ordinamento. |
Art. 114.
La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, che esercitano le
loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di
sussidiarietà.
I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i
princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la
capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni
particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di
competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti
dallo statuto della regione Lazio. |
Art. 116.
Il Friuli
Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol
e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi
statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e
le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle
lettere l), limitatamente all’organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere
attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su
iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali,
nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti,
sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. |
Art. 116.
Il Friuli
Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol
e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi
statuti speciali adottati con legge costituzionale previa
intesa con
la Regione o
Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due
Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di
intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione
del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei
componenti del Consiglio regionale o della Provincia autonoma
interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato
il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale.
La Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
|
Art. 117.
La potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea;
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali;
h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale;
n)
norme generali sull’istruzione;
o)
previdenza sociale;
p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell’ingegno;
s)
tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie
di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti
internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
commercio con
l’estero;
tutela e
sicurezza del lavoro;
istruzione,
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i
settori produttivi;
tutela della
salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione
civile; governo del territorio;
porti e
aeroporti civili;
grandi
reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento
della comunicazione;
produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza
complementare e integrativa;
armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario;
valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di
attività culturali;
casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale;
enti di credito
fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie
di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.
Le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e
degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province
e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine
alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi
regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive.
La legge
regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per
il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con
Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. |
Art. 117.
La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea; promozione internazionale del sistema economico e
produttivo nazionale;
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e)
politica monetaria, moneta, tutela del risparmio e del
credito, e mercati finanziari; tutela della concorrenza e
organizzazioni comuni di mercato; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie;
f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali;
h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa regionale e locale;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale;
m-bis)
norme generali sulla tutela della salute, sicurezza e qualità
alimentari;
n)
norme generali sull’istruzione;
o)
previdenza sociale; sicurezza del lavoro;
p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
ordinamento della capitale;
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento
informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell’ingegno;
s)
tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
t) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di
interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
u) ordinamento della comunicazione;
v) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento
sportivo nazionale;
z) produzione strategica, trasporto e distribuzione
nazionali dell'energia.
Sono materie
di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti
internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
commercio con
l’estero;
tutela del
lavoro;
istruzione,
salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i
settori produttivi;
alimentazione;
ordinamento
sportivo regionale;
protezione
civile;
governo del
territorio;
porti e
aeroporti civili;
reti di
trasporto e di navigazione;
comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza
in ambito regionale, la promozione in ambito regionale dello
sviluppo delle comunicazioni elettroniche;
produzione,
trasporto e distribuzione dell’energia;
previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici
e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di
attività culturali;
casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale;
enti di credito
fondiario e agrario a carattere regionale;
istituti di
credito a carattere regionale;
Nelle materie
di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle
seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti
scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e
formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia amministrativa regionale e locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato.
Le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e
degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le
modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province
e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine
alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi
regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità
degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive.
La
Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione
medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle
proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l’istituzione
di organi amministrativi comuni.
Nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con
Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. |
Art. 118.
Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni,
le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge
statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni
nelle materie di cui alle lettere b) e h) del
secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di
intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni
culturali.
Stato,
Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà. |
Art. 118.
Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni,
le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze.
La
legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma,
istituisce la Conferenza Stato- Regioni per realizzare la leale
collaborazione e per promuovere accordi ed intese.
Per le
medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e
gli enti di cui all’articolo 114.
Ai Comuni,
alle Province e alle Città metropolitane è garantita l'autonomia
nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito delle
competenti leggi statali o regionali.
La legge
statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni
nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento
con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca
scientifica e tecnologica.
Disciplina
altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti
strategiche di trasporto e di navigazione di interesse
nazionale.
Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato
riconoscono e favoriscono l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Essi riconoscono e favoriscono altresì l’autonoma iniziativa
degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e
sulla base del medesimo principio; l'ordinamento generale degli
enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai
sensi dell'articolo 70, primo comma.
La
legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma,
favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei
piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane
attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia
riconosciuta ai Comuni. |
Art. 119.
I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio.
La legge
dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per
abitante.
Le risorse
derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni
di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro
attribuite.
Per
promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per
favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni.
I Comuni,
le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un
proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere
all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È
esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti. |
Idem |
Art. 120.
La Regione
non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito
tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose
tra le Regioni, nè limitare l’esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo
può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato
rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la
sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali
dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto
del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione. |
Art. 120.
La Regione
non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito
tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose
tra le Regioni, nè limitare l’esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Lo Stato
può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle
Province e ai Comuni nell'esercizio delle funzioni loro
attribuite dagli articoli 117 e 118 nel caso di mancato
rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la
sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali
dei governi locali e nel rispetto dei principi di leale
collaborazione e di sussidiarietà. |
Art. 122.
Il sistema di
elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale
nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge
della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con
legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro
Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento
europeo.
Il Consiglio
elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza.
I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro
funzioni.
Il Presidente
della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il
Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
|
Art. 122.
Il sistema di
elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale
nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge
della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con
legge della Repubblica, che stabilisce anche i criteri di
composizione e la durata degli organi elettivi.
Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta
regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro
Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento
europeo.
Il Consiglio
elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza.
I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro
funzioni.
Il Presidente
della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto e non
è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato
consecutivo.
Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. |
Art. 123.
Ciascuna
Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne
determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio
del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione
delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto
è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di
due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del
visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte
costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto
è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla
sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio
regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato
se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni
Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie
locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti
locali.
|
Art. 123.
Ciascuna
Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne
determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio
del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione
delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto
è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di
due mesi. Il Governo della Repubblica può promuovere la
questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali
dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro
pubblicazione.
Lo statuto
è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla
sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli
elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio
regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato
se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni
Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie
locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di
raccordo fra la Regione e gli enti locali. |
Art. 126.
Con decreto
motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del
Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la
rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di
sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio
regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno
un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la
rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le
dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i
medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio. |
Art. 126.
Con decreto
motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del
Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la
rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di
sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del
Senato federale della Repubblica.
Il Consiglio
regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno
un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a
maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L’approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la
rimozione o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le
dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Non
si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del
Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del
Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale
disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le
disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso
le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio. |
Art. 127.
Il Governo,
quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza
della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione,
quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge
dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di
competenza, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore
di legge. |
Art. 127.
Il Governo,
quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza
della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla sua pubblicazione.
Il
Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi
l’interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni
dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le
disposizioni pregiudizievoli.
Qualora
entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non
rimuova la causa del pregiudizio, il Governo,
entro gli
ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento
in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con
deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri
componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il
Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni,
emana il conseguente decreto di annullamento.
La Regione,
quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge
dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di
competenza, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore
di legge |
|
Art. 128.
I Comuni,
le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una
legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della
Regione leda le proprie competenze costituzionalmente
attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale
la questione di legittimità costituzionale. Una legge
costituzionale disciplina le condizioni, le forme ed i termini
di proponibilità della questione |
|
Art. 129.
Fatte salve
le competenze amministrative delle Conferenze di cui
all’articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata
ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, promuove il
coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne
disciplina forme e modalità. Il regolamento del Senato
garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione
tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo
comma dell’articolo 114. I senatori possono essere sentiti, ogni
volta che lo richiedono, dal Consiglio della Regione ovvero
della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le
modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti |
Art. 131.
Sono costituite
le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto
Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia
Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna. |
Art. 131.
Sono costituite
le seguenti Regioni:
Piemonte;
Valle d’Aosta/Vallée
d'Aoste;
Lombardia;
Trentino-Alto
Adige/Sudtirol;
Veneto;
Friuli-Venezia
Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna. |
Art. 133.
Il
mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di
nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con
leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la
stessa Regione.
La Regione,
sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire
nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni. |
Art. 133.
L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione
è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi
dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni
interessati, sentite le Province interessate e la stessa
Regione.
Il
mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di
nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con
leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la
stessa Regione.
La Regione,
sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire
nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni. |
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