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TITOLO V
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Art. 114.
- La Repubblica è
costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
- I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni sono enti
autonomi con propri statuti, poteri e funzioni
secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
- Roma è la capitale
della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il
suo ordinamento.
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Art. 115.
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Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
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Art. 116.
- Il Friuli-Venezia
Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
dispongono di forme e condizioni particolari di
autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale.
- La Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle
Province autonome di Trento e Bolzano.
- Ulteriori forme e
condizioni particolari da autonomia, concernenti le
materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le
materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente
all'organizzazione della giustizia di pace,
n) e s), possono essere attribuite ad altre
Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della
Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La
legge è approvata dalle Camere a maggioranza
assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo
Stato e la Regione interessata.
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Art. 117.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
- Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
- a)
politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea;
- b)
immigrazione;
- c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
- d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
- e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
- f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
- i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
- m)
determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale;
- n)
norme generali sull'istruzione;
- o)
previdenza sociale;
- p)
legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane;
- q)
dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
- r)
pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e
locale; opere dell'ingegno;
- s)
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
- Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio;
porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e
di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e
integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende
di credito a carattere regionale; enti di credito
fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata
alla legislazione dello Stato.
- Spetta alle Regioni la
potestà legislativa in riferimento ad ogni materia
non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.
- Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme
di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.
- La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni.
La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni
altra materia. I Comuni, le Province e le Città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine
alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite.
- Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
- La legge regionale
ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni,
anche con individuazione di organi comuni.
- Nelle materie di sua
competenza la Regione può concludere accordi con
Stati e intese con enti territoriali interni ad
altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato.
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Art. 118.
- Le funzioni
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che,
per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
- I Comuni, le Province
e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con
legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
- La legge statale
disciplina forme di coordinamento fra Stato e
Regioni nelle materie di cui alle lettere b)
e h) del secondo comma dell'articolo 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento
nella materia della tutela dei beni culturali.
- Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà.
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Art. 119.
- I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa.
- I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed
entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. Dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio.
- La legge dello Stato
istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità
fiscale per abitante.
- Le risorse derivanti
dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e
alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite.
- Per promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,
lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni.
- I Comuni, le Province,
le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i principi generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia
dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
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Art. 120.
- La Regione non può
istituire dazi di importazione o esportazione o
transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti
che ostacolino in qualsiasi modo la libera
circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al
lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
- Il Governo può
sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città
metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso
di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure
di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell'unità giuridica o dell'unità economica e in
particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi
locali. La legge definisce le procedure atte a
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati
nel rispetto del principio di sussidiarietà e del
principio di leale collaborazione.
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Art. 121.
- Sono organi della
Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
Presidente.
- Il Consiglio regionale
esercita le potestà legislative attribuite alla
Regione e le altre funzioni conferitegli dalla
Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di
legge alle Camere.
- La Giunta regionale è
l'organo esecutivo delle Regioni.
- Il Presidente della
Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica
della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi
ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione,
conformandosi alle istruzioni del Governo della
Repubblica.
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Art. 122.
- Il sistema di elezione
e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della Giunta
regionale nonchè dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
princìpi fondamentali stabiliti con legge della
Repubblica, che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi.
- Nessuno può
appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a
una Giunta regionale e ad una delle Camere del
Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo.
- Il Consiglio elegge
tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di
presidenza.
- I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
- Il Presidente della
Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale
disponga diversamente, è eletto a suffragio
universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e
revoca i componenti della Giunta.
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Art. 123.
- Ciascuna Regione ha
uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne
determina la forma di governo e i principi
fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo
statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa
e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione
delle leggi e dei regolamenti regionali.
- Lo statuto è approvato
e modificato dal Consiglio regionale con legge
approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, con due deliberazioni successive
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per
tale legge non è richiesta l'apposizione del visto
da parte del Commissario del Governo. Il Governo
della Repubblica può promuovere la questione di
legittimità costituzionale sugli statuti regionali
dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta
giorni dalla loro pubblicazione.
- Lo statuto è
sottoposto a referendum popolare qualora entro tre
mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un
cinquantesimo degli elettori della Regione o un
quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo
statuto sottoposto a referendum non è promulgato se
non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
- In ogni Regione, lo
statuto disciplina il Consiglio delle autonomie
locali, quale organo di consultazione fra la Regione
e gli enti locali.
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Art. 124.
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Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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Art. 125.
- Nella Regione sono
istituiti organi di giustizia amministrativa di
primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da
legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione.
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Art. 126.
- Con decreto motivato
del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione
del Presidente della Giunta che abbiano compiuto
atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni
di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono
altresì essere disposti per ragioni di sicurezza
nazionale. Il decreto è adottato sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita, per
le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge
della Repubblica.
- Il Consiglio regionale
può esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente della Giunta mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti
e approvata per appello nominale a maggioranza
assoluta dei componenti. La mozione non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
- L’approvazione della
mozione di sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta eletto a suffragio universale e
diretto, nonché la rimozione, l’impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie
dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e
lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i
medesimi effetti conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il
Consiglio.
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Art. 127.
- Il Governo, quando
ritenga che una legge regionale ecceda la competenza
della Regione, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione.
- La Regione, quando
ritenga che una legge o un atto avente valore di
legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua
sfera di competenza, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte
costituzionale entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell'atto avente valore
di legge.
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Art. 128.
- Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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Art. 129.
- Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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Art. 130.
- Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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Art. 131.
- Sono costituite le
seguenti Regioni:
- Piemonte;
- Valle d’Aosta;
- Lombardia;
- Trentino-Alto Adige;
- Veneto;
- Friuli-Venezia Giulia;
- Liguria;
- Emilia-Romagna;
- Toscana;
- Umbria;
- Marche;
- Lazio;
- Abruzzi;
- Molise;
- Campania;
- Puglia;
- Basilicata;
- Calabria;
- Sicilia;
- Sardegna.
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Art. 132.
- Si può con legge
costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre la fusione di Regioni esistenti o la
creazione di nuove Regioni con un minimo di un
milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta
tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un
terzo delle popolazioni interessate, e la proposta
sia approvata con referendum dalla maggioranza delle
popolazioni stesse.
- Si può, con
l'approvazione della maggioranza delle popolazioni
della Provincia o delle Province interessate e del
Comune o dei Comuni interessati espressa mediante
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i
Consigli regionali, consentire che Province e
Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione ed aggregati ad un'altra.
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Art. 133.
- Il mutamento delle
circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove
Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti
con leggi della Repubblica, su iniziative dei
Comuni, sentita la stessa Regione.
- La Regione, sentite le
popolazioni interessate, può con sue leggi istituire
nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le
loro circoscrizioni e denominazioni.
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GARANZIE COSTITUZIONALI
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Sezione I
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Art. 134.
- La Corte
costituzionale giudica:
- sulle controversie
relative alla legittimità costituzionale delle leggi
e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e
delle Regioni;
- sui conflitti di
attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli
tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
- sulle accuse promosse
contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione.
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Art. 135.
- La Corte
costituzionale è composta di quindici giudici
nominati per un terzo dal Presidente della
Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
- I giudici della Corte
costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a
riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di università
in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni
d’esercizio.
- I giudici della Corte
costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente
nominati.
- Alla scadenza del
termine il giudice costituzionale cessa dalla carica
e dall’esercizio delle funzioni.
- La Corte elegge tra i
suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla
legge, il Presidente, che rimane in carica per un
triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i
termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
- L’ufficio di giudice
della Corte è incompatibile con quello di membro del
Parlamento, di un Consiglio regionale, con
l’esercizio della professione di avvocato e con ogni
carica ed ufficio indicati dalla legge.
- Nei giudizi d’accusa
contro il Presidente della Repubblica, intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri
tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i
requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il
Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione
con le stesse modalità stabilite per la nomina dei
giudici ordinari.
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Art. 136.
- Quando la Corte
dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma
di legge o di atto avente forza di legge, la norma
cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione.
- La decisione della
Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai
Consigli regionali interessati, affinché, ove lo
ritengano necessario, provvedano nelle forme
costituzionali.
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Art. 137.
- Una legge
costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i
termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei
giudici della Corte.
- Con legge ordinaria
sono stabilite le altre norme necessarie per la
costituzione e il funzionamento della Corte.
- Contro le decisioni
della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione.
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Sezione II
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Art. 138.
- Le leggi di revisione
della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi,
e sono approvate a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione.
- Le leggi stesse sono
sottoposte a referendum popolare quando, entro tre
mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda
un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge
sottoposta a referendum non è promulgata, se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
- Non si fa luogo a
referendum se la legge è stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
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Art. 139.
- La forma repubblicana
non può essere oggetto di revisione costituzionale.
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I
- Con l’entrata in
vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello
Stato esercita le attribuzioni di Presidente della
Repubblica e ne assume il titolo.
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II
- Se alla data della
elezione del Presidente della Repubblica non sono
costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano
alla elezione soltanto i componenti delle due
Camere.
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III
- Per la prima
composizione del Senato della Repubblica sono
nominati senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente
che posseggono i requisiti di legge per essere
senatori e che:
- sono stati presidenti
del Consiglio dei Ministri o di Assemblee
legislative;
- hanno fatto parte del
disciolto Senato;
- hanno avuto almeno tre
elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente;
- sono stati dichiarati
decaduti nella seduta della Camera dei deputati del
9 novembre 1926;
- hanno scontato la pena
della reclusione non inferiore a cinque anni in
seguito a condanna del tribunale speciale fascista
per la difesa dello Stato.
- Sono nominati altresì
senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno
fatto parte della Consulta Nazionale.
- Al diritto di essere
nominati senatori si può rinunciare prima della
firma del decreto di nomina. L’accettazione della
candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia
al diritto di nomina a senatore.
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IV
- Per la prima elezione
del Senato il Molise è considerato come Regione a sé
stante, con il numero dei senatori che gli compete
in base alla sua popolazione.
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V
- La disposizione
dell’art. 80 della Costituzione, per quanto concerne
i trattati internazionali che importano oneri alle
finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla
data di convocazione delle Camere.
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VI
- Entro cinque anni
dall’entrata in vigore della Costituzione si procede
alla revisione degli organi speciali di
giurisdizione attualmente esistenti, salvo le
giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte
dei conti e dei tribunali militari.
- Entro un anno dalla
stessa data si provvede con legge al riordinamento
del Tribunale supremo militare in relazione
all’articolo 111.
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VII
- Fino a quando non sia
emanata la nuova legge sull’ordinamento giudiziario
in conformità con la Costituzione, continuano ad
osservarsi le norme dell’ordinamento vigente.
- Fino a quando non
entri in funzione la Corte costituzionale, la
decisione delle controversie indicate nell’articolo
134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme
preesistenti all’entrata in vigore della
Costituzione.
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VIII
- Le elezioni dei
Consigli regionali e degli organi elettivi delle
amministrazioni provinciali sono indette entro un
anno dall’entrata in vigore della Costituzione.
- Leggi della Repubblica
regolano per ogni ramo della pubblica
amministrazione il passaggio delle funzioni statali
attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione
delle funzioni amministrative fra gli enti locali
restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni
deleghino loro l’esercizio.
- Leggi della Repubblica
regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e
dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni
centrali, che sia reso necessario dal nuovo
ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le
Regioni devono, tranne che in casi di necessità,
trarre il proprio personale da quello dello Stato e
degli enti locali.
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IX
- La Repubblica, entro
tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione,
adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie
locali e alla competenza legislativa attribuita alle
Regioni.
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X
- Alla Regione del
Friuli-Venezia Giulia, di cui all’art. 116, si
applicano provvisoriamente le norme generali del
Titolo V della parte seconda, ferma restando la
tutela delle minoranze linguistiche in conformità
con l’art. 6.
-
XI
- Fino a cinque anni
dall’entrata in vigore della Costituzione si
possono, con leggi costituzionali, formare altre
Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’art.
131, anche senza il concorso delle condizioni
richieste dal primo comma dell’articolo 132, fermo
rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le
popolazioni interessate.
-
XII
- È vietata la
riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del
disciolto partito fascista.
- In deroga all’articolo
48, sono stabilite con legge, per non oltre un
quinquennio dall’entrata in vigore della
Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di
voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del
regime fascista.
-
XIII
- I beni, esistenti nel
territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia,
delle loro consorti e dei loro discendenti maschi,
sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le
costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che
siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
-
XIV
- I titoli nobiliari non
sono riconosciuti.
- I predicati di quelli
esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come
parte del nome.
- L’Ordine mauriziano è
conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi
stabiliti dalla legge.
- La legge regola la
soppressione della Consulta araldica.
-
XV
- Con l’entrata in
vigore della Costituzione si ha per convertito in
legge il decreto legislativo luogotenenziale 25
giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio
dello Stato.
-
XVI
- Entro un anno
dall’entrata in vigore della Costituzione si procede
alla revisione e al coordinamento con essa delle
precedenti leggi costituzionali che non siano state
finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
-
XVII
- L’Assemblea
Costituente sarà convocata dal suo Presidente per
deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge
per la elezione del Senato della Repubblica, sugli
statuti regionali speciali e sulla legge per la
stampa.
- Fino al giorno delle
elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente
può essere convocata, quando vi sia necessità di
deliberare nelle materie attribuite alla sua
competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma,
e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo
16 marzo 1946, n. 98.
- In tale periodo le
Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle
legislative rinviano al Governo i disegni di legge,
ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e
proposte di emendamenti.
- I deputati possono
presentare al Governo interrogazioni con richiesta
di risposta scritta.
- L’Assemblea
Costituente, agli effetti di cui al secondo comma
del presente articolo, è convocata dal suo
Presidente su richiesta motivata del Governo o di
almeno duecento deputati.
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XVIII
- La presente
Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello
Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da
parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore
il 1° gennaio 1948.
- Il testo della
Costituzione è depositato nella sala comunale di
ciascun Comune della Repubblica per rimanervi
esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni
cittadino possa prenderne cognizione.
- La Costituzione,
munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica.
- La Costituzione dovrà
essere fedelmente osservata come Legge fondamentale
della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi
dello Stato.
- Data a Roma, addì 27
dicembre 1947.
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ENRICO DE NICOLA
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Controfirmano:
-
Il Presidente dell’Assemblea
Costituente :
-
UMBERTO TERRACINI
-
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri:
-
ALCIDE DE GASPERI
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Visto: il Guardasigilli GRASSI
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