TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I - Il Consiglio dei
ministri
|
COSTITUZIONE
VIGENTE |
PROGETTO DI
REVISIONE |
Art. 92.
Il Governo
della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente
della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri
e, su proposta di questo, i ministri. |
Art. 92.
Il Governo
della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai
ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La
candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante
collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di
candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo
modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l’elezione
dei deputati in modo da favorire la formazione di una
maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo
ministro.
Il
Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle
elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro. |
Art. 93.
Il Presidente
del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica. |
Art. 93.
Il Primo
ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni,
prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. |
Art. 94.
Il Governo deve
avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera
accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata
per appello nominale.
Entro dieci
giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere
per ottenerne la fiducia.
Il voto
contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del
Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di
sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti
della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione. |
Art. 94.
Il Primo
ministro illustra il programma di legislatura e la composizione
del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La
Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il
Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua
attuazione e sullo stato del Paese.
Il Primo
ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la
Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra
proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi
previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello
nominale.
In caso di
voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque
ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di
revisione costituzionale.
In
qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo
ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di
sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno
un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione, deve essere votata per appello nominale e
approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di
approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente della
Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed
indìce le elezioni.
Il Primo
ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia
stata respinta con il voto determinante di deputati non
appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tal
caso si applica l’articolo 88, secondo comma.
Qualora sia
presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la
designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati
appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero
non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il
Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica
nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non
può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua
presentazione e deve essere votata per appello nominale. |
Art. 95.
Il Presidente
del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del
Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo
politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività
dei ministri.
I ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge
provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei
ministeri. |
Art. 95.
I
ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.
Il Primo
ministro determina la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Garantisce l’unità di indirizzo politico e
amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività
dei ministri.
I
ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro
dicasteri.
La legge
provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei
ministeri |
Art. 96.
Il Presidente
del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla
carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio
delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. |
Art. 96.
Il Primo
ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono
sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro
funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione
del Senato federale della Repubblica o della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale |
Sezione II - La pubblica
amministrazione |
Art. 98.
I pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri
del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità.
Si possono
con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai
partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in
servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all’estero. |
Art. 98.
I pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri
del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità.
Si possono
con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai
partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in
servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
Art. 98-bis
Per lo
svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di
diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di
competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, la legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo
comma, può istituire apposite Autorità indipendenti,
stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità
e le condizioni di indipendenza.
Le Autorità
riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte. |
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I - Ordinamento
giurisdizionale
|
COSTITUZIONE
VIGENTE |
PROGETTO DI
REVISIONE |
Art. 104.
La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere.
Il Consiglio
superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
Ne fanno parte
di diritto il primo presidente e il procuratore generale della
Corte di cassazione.
Gli altri
componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un
terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni
di esercizio.
Il Consiglio
elegge un vice presidente fra i componenti designati dal
Parlamento.
I membri
elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono,
finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali,
né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. |
Art. 104.
La
magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere.
Il Consiglio
superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
Ne fanno
parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale
della Corte di cassazione.
Gli altri
componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un
terzo dal Senato federale della Repubblica tra professori
ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo
quindici anni di esercizio.
I membri
elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono,
finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali,
né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. |
|
|