Art. 43.
(Disposizioni transitorie)
1. Le
disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114,
116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 128, 131 e
133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge
costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo
all'articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65,
69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla
presente legge costituzionale, è riferito, fino all'applicazione
dell'articolo 13 della presente legge costituzionale,
all'articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. Fatto
salvo quanto previsto dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quinquies del
presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56,
primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma,
61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85,
86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 129,
135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente
legge costituzionale, e le disposizioni di cui all'articolo 41,
comma 2, della presente legge costituzionale si applicano con
riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma,
57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo
comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge
costituzionale, si applicano per la successiva formazione della
Camera dei deputati, nonché del Senato federale della Repubblica
trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo,
salvo quanto previsto dai commi 2-ter e 3 del presente articolo.
Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali
di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i
corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
2-bis. Fino
all'adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le
norme concernenti le elezioni nella circoscrizione Estero, alle
disposizioni di cui all'articolo 92, secondo comma, della
Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale:
a) a
decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati
successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci
giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per
ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia
mediante mozione motivata e votata per appello nominale;
b) non si
applica il quarto comma dell'articolo 70 della Costituzione,
come modificato dalla presente legge costituzionale;
c) ai fini
dello scioglimento della Camera dei deputati si applica
l'articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2-ter. In
sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:
a) le prime
elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla
data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal
Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non
oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo
contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori
così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a
senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che
hanno compiuto i quaranta anni di età; sono eletti nella
circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui
all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini
dell'applicazione dell'articolo 56, quarto comma, della
Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione
Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione;
b) alla
scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le
nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella
composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili
a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che
hanno compiuto i venticinque anni di età;
c) la
legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di
provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data
di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura
fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla
lettera b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del
comma 2-quater;
d) le nuove
elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal Presidente
della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato
federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle
elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di
tutte le Assemblee o Consigli regionali o di provincia autonoma,
in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente
sciolti.
2-quater.
Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime
elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla
lettera a) del comma 2-ter; in caso di scioglimento del
Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province
autonome in base all’articolo 126 o ad altra norma
costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale
o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare,
nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la
contestualità di cui all'articolo 57, secondo comma, della
Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale.
2-quinquies.
Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive
alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, il termine di quindici giorni di cui
all'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale, è fissato in
quarantacinque giorni.
3. Per le
elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei
deputati, successive alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale, e fino all'adeguamento della
legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge
costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il
Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
4. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale
continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore
delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le
norme regolamentari incompatibili con la presente legge
costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla
determinazione dei criteri generali di cui all'articolo 70,
sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente
legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica
che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a
materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.
4-bis. Le
funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da
disposizioni costituzionali sono esercitate dai rispettivi
Consigli regionali o delle province autonome di Trento e di
Bolzano, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio
delle autonomie locali 5. In sede di prima applicazione
dell’articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei
giudici della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in
seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice
già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice
già nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato federale
della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla
Camera dei deputati è attribuita alternativamente l’elezione di
ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita l’elezione
del primo giudice in scadenza. 6. Il quarto comma dell'articolo
135 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 41 della
presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei
giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale. 7. In caso di cessazione
anticipata dall'incarico di singoli componenti del Consiglio
superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in
seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle
conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero
di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo 104,
quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo
31 della presente legge costituzionale. 8. Nei cinque anni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare
nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a
modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131 della
Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste dal
primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando
l'obbligo di sentire le popolazioni interessate. 9. Le
popolazioni interessate di cui al comma 8 sono costituite dai
cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si
propone il distacco dalla Regione.
10. I
senatori a vita in carica alla data di inizio della prima
legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale permangono in carica
presso il Senato federale della Repubblica.
...
12.
All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.
1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2,
lettera b), sono soppresse le parole: ", impedimento permanente
o morte"; b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Nel
caso di impedimento permanente o morte del Presidente della
Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente". 13. Le
disposizioni di cui al comma 12 si applicano in via transitoria
anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già
entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. 14. All'articolo 1,
comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel
primo periodo le parole: "il primo rinnovo" sono sostituite
dalle seguenti: "i rinnovi" e la parola: "successivo" è
sostituita dalla seguente: "successivi".
15. (SOPPRESSO)
Art. 43-bis.
(Regioni a
statuto speciale).
1. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 33, sino all'adeguamento dei
rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V
della presente legge costituzionale si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e
di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più
ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all'adeguamento dei
rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente
legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano
anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome
di Trento e di Bolzano.
Art. 43-ter.
1.
All’articolo 89 della Costituzione, al secondo comma, le parole:
"Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle
seguenti: "Primo ministro".
Art.
43-quater.
1. Ai fini
dell’adeguamento degli statuti di cui all’articolo 43-bis, nelle
Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e
di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini,
qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.
Art.
43-quinquies.
(Trasferimento di beni e di risorse)
1. Entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione
dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni ed agli enti
locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed
enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle
rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge
costituzionale ed alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70,
terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente
legge costituzionale, stabilisce le modalità ed i tempi per la
ripartizione dei beni e delle risorse individuati ed i
successivi trasferimenti, che debbono comunque essere congrui
rispetto alle funzioni ed alle competenze esercitate e
comportano l'adeguamento delle amministrazioni statali, in
rapporto ad eventuali compiti residui.
Art.
43-sexies.
(Federalismo
fiscale e finanza statale)
1. Entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione. In nessun caso
l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può
determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.
Art.
43-septies.
(Modifica
all’articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n.
2)
1.
All’articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n.
2, le parole: "dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti:
"dalla Camera dei deputati".
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